Giudizio di conto, irregolarità e prova dell’ammanco da omesso riversamento (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 61 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto l’agente della riscossione risponde dell’ammanco costituito dal versamento del contribuente non riversato all’ente locale. La dichiarazione di irregolarità del conto e la condanna al pagamento richiedono l’accertamento della mancata contabilizzazione e del mancato riversamento. Il difetto del prospetto di cassa non è decisivo se la documentazione giustificativa — rendiconti mensili e file delle riscossioni — dimostra che il versamento è ricompreso nell’importo complessivo degli incassi. Ove tale prova manchi, il rilievo del magistrato designato resta fondato e l’addebito è dovuto, con gli interessi legali fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza.

Il Fatto

Il concessionario della riscossione dei tributi comunali di un ente locale ha depositato il conto giudiziale relativo all’esercizio 2018, sottoscritto e vistato per regolarità dal responsabile del servizio finanziario, con provvedimento di parifica. Il magistrato designato ha dichiarato irregolarità con relazione, rilevando due profili: una differenza tra gli annullamenti indicati nel conto e le ricevute di versamento diretto all’ente, e sei incassi non contabilizzati nel prospetto di cassa, qualificati come possibile ammanco.

Fissata l’udienza, l’agente contabile si è costituito personalmente eccependo la regolarità del conto e producendo documentazione per ciascuna posizione contestata. Il giudizio di conto è quindi pervenuto alla decisione del Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha condiviso solo in parte i rilievi del magistrato designato. È risultata accertata e non contestata la differenza tra gli annullamenti iscritti nel conto e l’importo delle ricevute di versamento diretto all’ente, superiore a quello riportato: tale differenza è rimasta ferma.

Per alcune posizioni la documentazione prodotta dall’agente ha dimostrato che i versamenti risultano contabilizzati nel prospetto degli incassi, sia pure sotto nominativo diverso, per effetto di un pagamento eseguito in qualità di erede a seguito di pignoramento, o mediante un’unica registrazione di importo pari alla somma di due versamenti distinti.

Per altre posizioni i versamenti, ancorché non iscritti nel prospetto di cassa, risultano comunque ricompresi nell’importo complessivo degli incassi ivi indicato, come provato dai rendiconti mensili e dal file delle riscossioni. La Corte ha così ritenuto superato il rilievo istruttorio: l’errore di estrazione dei dati non incide sul riversamento effettivo, purché la prova documentale ne confermi la contabilizzazione complessiva.

Per una sola posizione, invece, l’agente contabile ha indicato tra i documenti giustificativi un file che non ha effettivamente depositato. È mancata quindi la dimostrazione che il versamento, pur non ricompreso nel prospetto, fosse incluso nell’importo complessivo degli incassi. Ne è derivata la qualificazione di quel solo importo come ammanco.

Il Collegio ha pertanto dichiarato irregolare il conto giudiziale e condannato l’agente contabile al pagamento della somma non riversata, oltre agli interessi legali fino al soddisfo, e delle spese del giudizio, liquidate come da nota segretariale, secondo il criterio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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