Controlli interni degli enti locali e inadeguatezza del controllo sugli organismi partecipati (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 5 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio. Il sistema dei controlli interni si articola nelle tipologie del controllo di regolarità amministrativa e contabile, del controllo di gestione, del controllo strategico, del controllo sugli equilibri finanziari, di quello sulle società partecipate e di quello sulla qualità dei servizi. La mera predisposizione degli strumenti di controllo non è sufficiente: occorre che le strutture preposte siano idonee a perseguire effettivamente le finalità per le quali il sistema è stato istituito. L’inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni, in particolare sugli organismi partecipati, integra i profili dell’art. 148 del Tuel ed è oggetto di segnalazione agli organi dell’ente, con invito all’adozione dei necessari interventi correttivi.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per l’Umbria ha esaminato i referti sul funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Bastia Umbra per gli esercizi 2020 e 2021, redatti ai sensi dell’art. 148 del Tuel e trasmessi tramite l’applicativo ConTe.

All’esito dell’esame delle relazioni, il magistrato istruttore ha formulato richieste di chiarimento su alcune criticità, riscontrate dall’Amministrazione. La Sezione è stata quindi chiamata a valutare la rispondenza del sistema dei controlli interni all’esigenza di assicurare il rispetto delle regole contabili e l’equilibrio di bilancio dell’ente locale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dall’art. 148 del Tuel, che attribuisce alle Sezioni regionali il compito di verificare con cadenza annuale il funzionamento dei controlli interni degli enti locali, e ricorda che il corretto funzionamento delle diverse tipologie di controllo implica non solo l’apprestamento delle strutture, ma la loro effettiva capacità di perseguire le finalità istitutive. La Sezione richiama la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 23/SEZAUT/2019/FRG, che definisce il sistema di controllo interno come insieme di meccanismi, procedure e strumenti diretti ad assicurare efficacia ed efficienza delle attività operative, attendibilità del reporting finanziario e rispetto del quadro normativo.

Quanto al controllo strategico, la Sezione osserva che esso è finalizzato alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, dei tempi di realizzazione, della qualità dei servizi erogati e degli aspetti socioeconomici; l’art. 147-ter del Tuel prevede che lo stato di attuazione dei programmi si verifichi attraverso rapporti periodici. La Corte prende atto dell’intenzione dell’ente di adottare modalità operative più rispondenti al dettato legislativo, riservandosi di verificarne gli esiti nei prossimi referti.

Il nucleo centrale della decisione attiene al controllo sugli organismi partecipati. La Corte rileva, in continuità con la propria precedente deliberazione n. 63/2021/VSGC del 27 ottobre 2021, che l’ente ha confermato le inadeguatezze constatate: mancanza di indirizzi strategici ed operativi degli organismi strumentali, assenza del programma di valutazione del rischio aziendale a norma dell’art. 6, commi 2 e 4, del Tusp, assenza di report informativi periodici e mancanza di elaborazione di qualunque indicatore. Tali mancanze, oltre a integrare i profili dell’art. 148 del Tuel, costituiscono violazione degli artt. 147, comma 2, lett. d), e 147-quater del Tuel, che impongono di definire preventivamente gli obiettivi gestionali delle società partecipate e di organizzare un idoneo sistema informativo.

La Corte si sofferma in particolare sui casi di CONAP S.r.l. e Umbra Acque S.p.A., rilevando che le difficoltà di coordinamento tra i soci pubblici non possono esimere l’ente dai doveri di controllo e che, in mancanza di propri indicatori, potrà valutare quelli già sviluppati da amministrazioni con quote più consistenti. Quanto al controllo sulla qualità dei servizi, la Sezione rileva che non solo il Comune, ma anche le società devono dotarsi di un documento recante gli standard di qualità dei servizi gestiti, in conformità all’art. 147, comma 1, lett. e), del Tuel.

All’esito dell’esame, la Sezione rileva la parziale inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni in riferimento al controllo strategico, a quello sugli organismi partecipati e a quello sulla qualità dei servizi, e invita l’ente ad adottare i necessari interventi correttivi. Segnala le criticità al Sindaco, al Consiglio comunale e all’Organo di revisione e dispone la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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