Conto giudiziale su azioni: consegnatario ammesso a discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 255 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di azioni detenute da un ente pubblico assume la qualifica di agente contabile ed è soggetto al giudizio di conto dinanzi alla Corte dei conti. Egli risponde, tuttavia, della sola attività di gestione e detenzione della partecipazione, non degli atti di esercizio dei diritti dell’azionista, quali l’espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato o l’esercizio del diritto di opzione. Il conto giudiziale è regolare quando espone in modo chiaro la consistenza iniziale e finale della partecipazione e la causa della sua variazione. La variazione in aumento del valore delle quote, determinata dal recesso di altri soci e dalla ripartizione proporzionale prevista dallo statuto, non integra irregolarità e consente l’ammissione a discarico del contabile.
Il Fatto
Il rettore di un ateneo, nella veste di agente contabile consegnatario delle azioni dell’Università, ha reso il conto giudiziale relativo all’esercizio 2020. Il conto riguarda un’unica società partecipata e indica al 1° gennaio 2020 una partecipazione di una azione del valore di euro 30.000,00, salita al 31 dicembre 2020 a euro 35.000,00.
Il magistrato istruttore, con la relazione iniziale, aveva prospettato l’inammissibilità del conto, ritenendo che le quote di partecipazione in società a struttura privatistica non rientrassero tra i beni in custodia assoggettabili a giudizio di conto, e aveva chiesto la trasmissione degli atti alla Sezione regionale di controllo. Il Collegio ha prima dichiarato l’ammissibilità del giudizio e disposto la restituzione degli atti per il prosieguo dell’istruttoria. All’esito della relazione conclusiva, che ha attestato la regolarità formale e sostanziale del conto chiedendo il discarico, il Pubblico Ministero contabile si è associato alla richiesta.
La Motivazione della Corte
La Sezione affronta anzitutto il profilo della giurisdizione contabile sui conti aventi ad oggetto azioni e quote societarie. La Corte dei conti deve ritenersi fornita di tale giurisdizione, secondo il richiamo alla Cass. SS.UU., ord. 6.2.2007 n. 7390. Assume la qualifica di agente contabile il consegnatario di azioni che sia titolare, anche per delega, del potere di esercitare le funzioni concernenti i diritti di azionista, poiché svolge un’attività di gestione e non di mera detenzione, rappresentando l’ente alle riunioni societarie e avendone la disponibilità giuridica.
La stessa pronuncia delle Sezioni Unite, richiamata nel provvedimento, delimita però l’ambito della responsabilità: l’agente contabile non può essere chiamato a rispondere, in sede di giudizio di conto, degli atti di esercizio dei diritti dell’azionista, quali l’espressione del voto, la stipulazione di patti di sindacato o l’esercizio di un diritto di opzione. Il mancato esercizio dei diritti di azionista pubblico può semmai integrare ipotesi di responsabilità azionabile avanti la Corte dei conti, ma su iniziativa del Pubblico Ministero contabile, e non nell’ambito del giudizio di conto.
Su questa base il Collegio verifica la regolarità formale del conto. Il documento risulta sottoscritto dall’agente contabile, vistato per regolarità dal responsabile del servizio finanziario e corredato dal provvedimento di parifica, oltre che dalla documentazione necessaria all’esame: la delibera del Consiglio di amministrazione sul piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, il verbale di parificazione dei conti, la relazione del Collegio dei revisori e la delibera di approvazione dei conti giudiziali dell’esercizio 2020. La gestione è rappresentata mediante il modello previsto per la resa dei conti dei consegnatari di azioni, con l’indicazione della tipologia delle quote e della loro consistenza iniziale e finale. Sul piano formale il conto è dunque scevro da censure.
Nel merito, il conto espone una variazione in aumento del valore della partecipazione, dovuta al recesso di alcuni soci che, conformemente alle previsioni statutarie, ha accresciuto le quote degli altri soci e, tra questi, dell’ateneo. Il conto chiarisce quanto accaduto ed espone in modo trasparente la gestione. La Corte conclude pertanto per la regolarità del conto e ammette il contabile a discarico, senza pronuncia sulle spese, non essendosi l’agente avvalso del ministero di un difensore.
Nota della Redazione
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