Pensione privilegiata già liquidata: ricorso rigettato salvo accessori (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 113 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico avanti la Corte dei conti, quando l’Istituto previdenziale abbia già riconosciuto e posto in liquidazione il trattamento privilegiato richiesto, con corresponsione degli arretrati, la domanda di accertamento del diritto e di condanna al pagamento è inammissibile per difetto di interesse, restando superata dall’intervenuto adempimento. Resta invece fondato il ricorso limitatamente agli accessori, ove la loro corresponsione non sia stata provata in atti. La mancata prova della comunicazione dei provvedimenti di liquidazione al domicilio eletto e l’adozione di codifiche interne fuorvianti giustificano la compensazione delle spese per soccombenza reciproca.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, ha cessato il servizio per inabilità fisica nel 2015, con riconoscimento da parte della competente Commissione medica ospedaliera dell’inidoneità al servizio istituzionale. Presentata istanza di pensione diretta privilegiata tramite patronato, ha convenuto in giudizio l’INPS chiedendo l’accertamento del diritto al trattamento di privilegio, la condanna alla liquidazione con decorrenza dalla cessazione dal servizio, il pagamento degli arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione, oltre alle spese.
Costituitosi, l’Istituto ha eccepito la cessazione della materia del contendere, avendo già adottato la determina di attribuzione della pensione privilegiata e provveduto alla sua riliquidazione, con corresponsione degli arretrati; solo gli accessori non erano stati corrisposti, con pagamento disposto nel luglio 2025. Il ricorrente ha contestato la qualificazione del trattamento, la sua quantificazione e l’assenza di prova delle comunicazioni, insistendo per una consulenza tecnica contabile.
La Motivazione della Corte
Il Giudice delle pensioni ricostruisce anzitutto i fatti documentati dai cedolini. La pensione privilegiata risulta attribuita con determina del novembre 2018 e liquidata dal febbraio 2019; la successiva riliquidazione, eseguita in applicazione della circolare INPS n. 44/2022 e dell’art. 1, comma 101, legge n. 234/2021, ha trovato attuazione con il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 con decorrenza dal 1° gennaio 2022. Il confronto tra le mensilità di gennaio e febbraio del 2019 e del 2024 conferma l’aumento lordo mensile corrispondente agli incrementi per la privilegiata.
Su questa base la Corte esclude che le domande principali possano essere accolte. Il diritto alla pensione privilegiata, già riconosciuto e in godimento, non può essere nuovamente accertato; la liquidazione e gli arretrati risultano corrisposti, cosicché la condanna invocata è superata dall’adempimento intervenuto prima della domanda giudiziaria.
Non è dirimente, osserva il giudice, la classificazione della prestazione con codice VOCTPS 213, che nella codifica interna dell’Istituto identifica le pensioni di vecchiaia e di anzianità. Tale codice, conservato anche dopo il passaggio al trattamento privilegiato, non muta la natura del beneficio, che risulta dai provvedimenti testuali; del resto i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla legge n. 335/1995 e dal d.lgs. n. 66/2010 escludono una pensione di vecchiaia alla data considerata.
Quanto alla quantificazione, il giudice richiama l’art. 67, comma 2, d.P.R. n. 1092/1973, che commisura la pensione privilegiata a una frazione percentuale della base pensionabile secondo la categoria dell’infermità, salvo il trattamento più favorevole della base aumentata del 10% previsto dal quarto comma. L’art. 67, comma 4 e l’art. 52 d.P.R. n. 1092/1973, richiamati nella decisione, confermano l’infondatezza delle contestazioni sul calcolo.
L’indicazione della sesta categoria contenuta nel provvedimento originario costituiva, secondo l’Istituto, un errore materiale corretto con la successiva determina, senza variazione dell’importo. Il verbale medico-legale del 2015 aveva ascritto le menomazioni, ai fini privilegiati, alla quinta categoria della tabella A, valutazione non contestata sul piano medico-legale. Le contestazioni del ricorrente sui conteggi restano generiche e non supportate da consulenza di parte, sicché non sussistono i presupposti per la CTU richiesta. Le somme erogate, infine, non derivano da scatti contrattuali o rivalutazioni, ma dalla riliquidazione della privilegiata.
Venendo agli accessori, la Corte ne riconosce la fondatezza al momento della proposizione del ricorso, per la mancata corresponsione. Poiché non vi è prova dell’avvenuto pagamento, non può dichiararsi la cessazione della materia del contendere: ove non vi abbia provveduto, l’Istituto dovrà corrispondere gli importi. Le spese sono compensate per soccombenza reciproca, considerata la quasi integrale soddisfazione delle pretese e la possibile confusione ingenerata dalla codifica del trattamento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.