Acquisto di azioni in società già partecipata escluso dal controllo Corte conti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 127 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di acquisto di partecipazioni azionarie in una società già partecipata dall’ente locale, che non determini l’assunzione ex novo della qualità di socio ma un mero incremento di una quota già detenuta, non rientra tra gli atti assoggettabili al controllo preventivo di conformità disciplinato dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016. L’ambito oggettivo di applicazione della norma è limitato ai soli momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio. Ne consegue che la Sezione regionale di controllo dichiara il non luogo a provvedere in assenza del presupposto soggettivo che radica la funzione di controllo.
Il Fatto
Il Comune di San Zeno di Montagna, già titolare di n. 1.470 azioni ordinarie pari al 4,49% del capitale dell’Azienda Gardesana Servizi (AGS) S.p.A., ha approvato con deliberazione consiliare l’acquisto di ulteriori n. 168 azioni, per un valore nominale di € 80,00 cadauna e un ammontare complessivo di € 13.440,00. L’operazione, secondo quanto precisato nella nota di trasmissione, era finalizzata a raggiungere la totale parificazione delle partecipazioni azionarie dei soci.
L’ente ha trasmesso la delibera alla Sezione regionale di controllo per il Veneto in applicazione dell’art. 5, comma 3, del TUSP. La questione sottoposta alla Sezione è dunque se l’acquisto di ulteriori azioni da parte di un socio già esistente integri il presupposto dell’assunzione della qualità di socio e attivi di conseguenza la funzione di controllo preventivo di conformità.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dall’inquadramento della nuova funzione attribuita alla Corte dei conti dall’art. 11, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha modificato l’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016. Il controllo preventivo si esercita entro sessanta giorni dal ricevimento dell’atto e ha a oggetto la conformità della delibera ai commi 1 e 2 dell’art. 5, nonché agli artt. 4, 7 e 8 del TUSP, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa.
Richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/QMIG/2022, la Sezione ricostruisce la funzione come controllo collocato nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e la fase privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. Le Sezioni riunite hanno qualificato l’attività come “peculiare attività di controllo di cui il legislatore individua i tempi, i parametri di riferimento e gli esiti”.
Il passaggio decisivo è però rappresentato dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 19/SSRRCO/2022/QMIG, secondo cui l’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine per distinguere gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte dei conti e quelli esclusi. La stessa delibera chiarisce che l’art. 5, comma 3, TUSP ha limitato il proprio ambito oggettivo ai soli due momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualifica di socio.
Su questa base la Sezione osserva che il Comune era già proprietario di una quota minoritaria di AGS S.p.A. prima dell’operazione. L’acquisto delle ulteriori azioni produce un effetto meramente incrementativo di una partecipazione già detenuta e non comporta l’assunzione della qualità di socio. L’atto deliberativo resta quindi estraneo all’ambito applicativo della norma.
La Sezione dichiara pertanto il non luogo a provvedere sull’atto deliberativo, disponendo la trasmissione della deliberazione all’ente entro cinque giorni dal deposito e ordinandone la pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi dell’art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2016.
Nota della Redazione
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