Acquisto azioni in società partecipata escluso da controllo Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 132 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016 ha ambito oggettivo limitato agli atti con cui l’amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, assumendo la qualità di socio. Ne restano esclusi gli atti che non determinano l’assunzione ex novo della qualifica di socio, ma producono un effetto meramente incrementativo di partecipazioni già detenute. In tali ipotesi la deliberazione non è assoggettabile al controllo e la Sezione regionale dichiara il non luogo a provvedere. La linea di confine è segnata dall’assunzione della qualità di socio, non dall’entità dell’esborso o dalla rilevanza economica dell’operazione.
Il Fatto
Il Comune di Torri del Benaco, con deliberazione consiliare, aveva stabilito di acquistare azioni dell’Azienda Gardesana Servizi (AGS) S.p.A., per un valore nominale complessivo contenuto, al fine di raggiungere la totale parificazione delle partecipazioni azionarie dei soci.
L’atto deliberativo è stato trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto ai sensi dell’art. 5, comma 3, del TUSP. Il Comune ha precisato che l’acquisto si era reso necessario per perequare le quote detenute dai soci. La Sezione era chiamata a pronunciarsi sulla conformità dell’atto ai parametri dei commi 1 e 2 dell’art. 5 e degli artt. 4, 7 e 8 del medesimo testo unico.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 11, comma 1, lett. a), della legge n. 118/2022 ha novellato l’art. 5, comma 3, del TUSP, attribuendo alla Corte dei conti una nuova funzione di controllo sugli atti di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni. Il comma 4 individua nella Sezione regionale di controllo l’organo competente per gli atti degli enti locali e qualifica la pronuncia come parere.
La Corte richiama la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/QMIG/2022, che ha ricostruito la funzione come attività di controllo collocata nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e la fase privatistica di attuazione mediante gli strumenti del diritto societario. I parametri di scrutinio riguardano la motivazione analitica sulla necessità della società, le ragioni e finalità della scelta, la compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
Il passaggio decisivo attiene però all’ambito oggettivo. La Sezione richiama la deliberazione delle Sezioni riunite n. 19/SSRRCO/2022/QMIG, secondo cui l’assunzione della qualità di socio segna la linea di confine per distinguere gli atti da sottoporre all’esame della Corte da quelli esclusi. L’art. 5, comma 3, TUSP ha limitato il proprio ambito ai soli due momenti in cui l’amministrazione entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o esistente.
Applicando tale criterio, la Sezione rileva che il Comune era già proprietario di azioni ordinarie di AGS S.p.A., come attestato dalla visura camerale e dalla documentazione allegata. L’operazione deliberata non comportava quindi l’assunzione della qualità di socio, ma un effetto meramente incrementativo di una partecipazione già detenuta. Ne consegue che la deliberazione non rientra tra gli atti assoggettabili al controllo. La Sezione dichiara pertanto il non luogo a provvedere e dispone la trasmissione e la pubblicazione della pronuncia ai sensi dell’art. 5, comma 4, del TUSP.
Nota della Redazione
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