Controllo successivo Corte dei conti richiede contrasto reale tra RTS e dirigente (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 42 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo della Ragioneria Territoriale dello Stato e il dirigente responsabile dell’amministrazione, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. La mera tardività nell’invio del provvedimento al controllo preventivo, contestata dalla RTS, integra una questione procedurale di tempistiche e non un contrasto interpretativo sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto. In difetto di tale presupposto, essenziale e assorbente, il controllo successivo della magistratura contabile non può essere instaurato e va dichiarato il non luogo a provvedere.

Il Fatto

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il contratto dell’Istituto Comprensivo “San Girolamo” di Venezia, concernente l’assunzione a tempo indeterminato di una docente. Il provvedimento era stato restituito privo del visto con osservazione, perché inoltrato al controllo preventivo in data successiva rispetto alla sua adozione e non “contestualmente” alla stessa, come prescritto dall’art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011.

Il dirigente scolastico, dando contezza delle ragioni del ritardo, ha chiesto la registrazione ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011. La RTS ha quindi trasmesso gli atti alla Sezione, che ha deferito la questione alla valutazione collegiale unitamente ad altri 77 provvedimenti caratterizzati dalla medesima criticità.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma in via preliminare la propria competenza e rileva l’inconferenza della giurisprudenza contabile richiamata dalla RTS a sostegno del proprio operato. Nei casi citati si trattava, infatti, di criticità relative a termini essenziali stabiliti a pena di decadenza, oppure di situazioni in cui il ritardo si aggiungeva a plurime illegittimità sostanziali determinanti la ricusazione del visto. In tutte quelle fattispecie gli atti erano stati comunque scrutinati nel merito.

Nel merito, la Corte ribadisce che il ritardo con cui le amministrazioni inviano gli atti al controllo arreca un grave vulnus all’effettività della funzione di controllo preventivo. Nondimeno, l’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 ha inequivocabilmente stabilito che il controllo successivo di legittimità presuppone l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto.

La Corte è chiamata a valutare la fondatezza delle osservazioni formulate ovvero il corretto esercizio della facoltà, riconosciuta al dirigente, di non conformarsi alle indicazioni della Ragioneria. In questa sede rileva la funzione di garante della corretta gestione del bilancio dello Stato, che sarebbe compromessa qualora l’amministrazione potesse superare i rilievi dell’ufficio di controllo senza il vaglio di un organo esterno e neutrale.

Non può essere attivato il controllo successivo qualora il dirigente non abbia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al provvedimento sotto la propria responsabilità. Restano del tutto irrilevanti le divergenze meramente formali che non sfocino in un reale contrasto interpretativo. Nella specie, l’unico punto di contestazione non superato attiene alla tardiva trasmissione del contratto e la RTS non ha esercitato il controllo preventivo esclusivamente su tale base: ciò esclude la sussistenza del contrasto richiesto dalla legge. Il caso esula quindi dal perimetro applicativo dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011 e la Sezione dichiara il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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