Docente assume supplenza con diploma non valido: danno erariale integrale (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 88 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra responsabilità amministrativa per danno erariale il docente che ottenga l’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e la stipula del contratto dichiarando il possesso di un titolo di studio che l’istituto paritario presso cui assume di averlo conseguito non poteva validamente rilasciare, perché privo del riconoscimento della parità per quell’indirizzo. La percezione delle retribuzioni è illecita quando sia causalmente connessa a una condotta dichiarativa oggettivamente non veritiera e soggettivamente dolosa, non essendo il docente tenuto a ignorare che un istituto tecnico commerciale non può rilasciare titoli di indirizzo professionale. Il danno corrisponde all’intero esborso retributivo, al lordo delle ritenute fiscali, e il richiamo alla compensatio lucri cum damno resta estraneo alla fattispecie quando la prestazione lavorativa non sia stata eseguita.
Il Fatto
La Procura regionale cita in giudizio il convenuto per il risarcimento del danno di euro 18.814,24, a titolo di illecita percezione di emolumenti, cagionato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna. L’importo corrisponde alla retribuzione percepita dal docente per un’attività per la quale, in tesi attorea, non aveva formazione né titolo di studio e che, per di più, non ha nemmeno svolto.
Il convenuto era stato individuato per una supplenza quale docente di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso B020, dal 9 settembre 2024 al 30 giugno 2025, con orario settimanale completo di 18 ore. Dalle verifiche sulle dichiarazioni rese per l’inserimento nelle graduatorie sono emerse la non veridicità della dichiarazione circa il possesso del diploma e la non autenticità del titolo, rilasciato da un istituto paritario che non aveva mai ottenuto il riconoscimento della parità per l’indirizzo dichiarato. Il contratto è stato risolto, ma non era stato eseguito per le numerose assenze. Il convenuto contesta la prova del dolo, del nesso causale e della quantificazione, chiedendo in subordine una rideterminazione dell’addebito.
La Motivazione della Corte
La domanda è accolta. Dalla documentazione dell’amministrazione scolastica emerge la non veridicità della dichiarazione circa il possesso del titolo necessario per l’inserimento nelle graduatorie e per la stipula del contratto. È pacifico, perché non contestato, che l’istituto paritario presso il quale il docente assume di aver conseguito il diploma non ha mai ottenuto il riconoscimento della parità per quell’indirizzo professionale.
La percezione delle retribuzioni è quindi caratterizzata da illiceità, in quanto causalmente connessa a una condotta dichiarativa oggettivamente non veritiera e soggettivamente dolosa. La Corte osserva che, indipendentemente dall’autenticità del diploma, il docente non poteva ignorare che un istituto tecnico commerciale non può validamente rilasciare titoli di studio di indirizzo professionale.
Risultano integrati tutti gli elementi della fattispecie: il rapporto di servizio instaurato con il contratto di supplenza, il danno corrispondente alla retribuzione e il nesso di causalità con la condotta dichiarativa fraudolenta, non interrotto da interferenze di terzi né dalla tempistica dei controlli amministrativi.
Sulla quantificazione, le difese richiamano le sentenze della Sezione giurisdizionale per la Lombardia n. 97/2024 e 187/2025 per avversare automatismi risarcitori e invocare la valorizzazione delle utilità emergenti. La Corte replica che la mancata prestazione lavorativa per l’intero anno scolastico, provata dalla documentazione prodotta, vanifica il richiamo alla compensatio lucri cum damno. Il convenuto non ha rappresentato alcuna utilità per l’amministrazione come conseguenza della prestazione non eseguita. La giurisprudenza citata resta estranea alla fattispecie, che riguarda un docente che ha ottenuto un contratto poi non eseguito dichiarando il possesso di un titolo irregolare, laddove le sentenze lombarde riguardano collaboratori scolastici e mansioni operative effettivamente svolte.
Il danno è determinato nell’intero esborso per la supplenza, al lordo delle ritenute fiscali, secondo il richiamo alle Sezioni riunite. Il convenuto è condannato al pagamento di euro 18.814,24, con rivalutazione dai singoli pagamenti fino al deposito e interessi legali dalla pubblicazione fino al soddisfo, oltre alle spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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