Elementi ostativi alla costituzione di NewCo per il servizio idrico integrato (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 36 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione indiretta in società già costituite è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016. L’ente deve corredarlo di motivazione analitica e rafforzata in ordine alla necessità della società per le finalità istituzionali, alla sostenibilità finanziaria, alla convenienza economica e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità e con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La Corte ravvisa elementi ostativi quando la motivazione non confronta la scelta con l’alternativa dell’assunzione diretta della gestione da parte del gestore unico, perpetuando una doppia partecipazione per il medesimo servizio, e quando omette di valutare la posizione del socio minoritario privato potenzialmente destinatario di benefici economici.
Il Fatto
Il Comune di Campiglione Fenile, compreso nell’ATO TO3 Torinese, ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo una deliberazione consiliare con cui ha autorizzato i propri rappresentanti nell’assemblea dei soci di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. a votare a favore della costituzione di una nuova società per azioni, la “Società Pinerolese Acque S.p.A.”, partecipata al 51% dal gestore unico SMAT S.p.A. e al 49% dalla medesima ACEA. Alla Sezione sono pervenute altre deliberazioni consiliari di contenuto analogo da parte degli altri enti coinvolti.
L’operazione intende mantenere nel territorio del Pinerolese un gestore operativo del servizio idrico integrato dopo la scadenza, fissata al 31 dicembre 2023, della gestione salvaguardata di ACEA. Il Comune, già socio sia di SMAT sia di ACEA, assumerebbe così una partecipazione indiretta nella NewCo. La questione giunge all’esame della Sezione nell’esercizio della funzione di controllo prevista dal TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto la natura del proprio intervento. Nonostante il legislatore lo denomini “parere”, si tratta di una peculiare attività di controllo, come chiarito dalle Sezioni Riunite n. 16/2022 e n. 23/2022, che si esercita dopo il perfezionamento dell’atto deliberativo e secondo parametri tipizzati: necessità della società, ragioni e finalità della scelta, sostenibilità finanziaria, compatibilità con l’art. 5, comma 1, TUSP e con il diritto europeo.
Sul primo versante, la Corte rileva la limitatezza della consultazione pubblica, espletata con un termine di otto giorni e pubblicità sui siti istituzionali, a fronte di un’operazione elaborata per oltre due anni: il richiamo alle “ragioni di urgenza” non persuade, né emerge se siano pervenute osservazioni. La motivazione è ampia, ma la sua adeguatezza va verificata nei singoli profili.
Quanto ai vincoli finalistici degli artt. 4 e 5 TUSP, la Corte osserva che la costituenda società opererebbe in segmenti del servizio idrico integrato già svolti dal gestore unico SMAT. Il Comune continuerebbe a detenere partecipazioni in due soggetti impiegati per il medesimo servizio, realizzando la fattispecie delle c.d. società “doppione”. Una volta cessata la gestione salvaguardata, la doppia partecipazione sarebbe giustificabile solo per ragioni eccezionali, tanto più che l’alternativa ordinaria — l’assunzione diretta della gestione operativa da parte di SMAT — è “a portata di mano”. Ne deriva la prospettazione di una violazione dell’art. 20, comma 2, lett. c), TUSP, rilevabile nella ricognizione annuale.
Sul piano finanziario, la Sezione richiama l’accezione oggettiva e soggettiva della sostenibilità elaborata dalle Sezioni Riunite. La perizia asseverata indica un valore del ramo d’azienda negativo per euro 340.915,22 in ragione dei debiti verso i lavoratori. L’operazione comporterebbe un esborso netto per dotare finanziariamente la NewCo, con margini operativi esigui rispetto alla solidità patrimoniale di SMAT. La motivazione non chiarisce la maggiore convenienza della scelta rispetto all’assunzione diretta, né quantifica i paventati maggiori costi di quest’ultima.
Infine, sul profilo degli aiuti di Stato, la Corte non esclude in astratto la compatibilità, ma censura l’omessa valutazione della posizione di ACEA, multi-utility attiva in più settori e socio al 49% della NewCo: la possibilità di distribuzione degli utili e la prevalenza dei patti parasociali sullo statuto potrebbero configurare benefici economici rilevanti ai sensi dell’art. 107 TFUE. La Corte dichiara pertanto di ravvisare elementi ostativi alla costituzione della società e all’acquisizione delle partecipazioni indirette.
Nota della Redazione
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