Controllo Corte conti su acquisto quote società in house (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 128 del 05.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo preventivo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, la Sezione regionale verifica la conformità dell’atto deliberativo di acquisto di partecipazioni societarie ai parametri dei commi 1 e 2 del medesimo articolo, nonché degli artt. 4, 7 e 8 TUSP. L’onere di analitica motivazione imposto all’amministrazione procedente deve rendere effettivamente ostensive le ragioni legate alla necessità della società, alla convenienza economica, alla sostenibilità finanziaria, oggettiva e soggettiva, e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Il livello di approfondimento richiesto è valutato in chiave di proporzionalità rispetto al grado di complessità e alla dimensione finanziaria dell’operazione. Il parere, anche se negativo, non impedisce l’operazione: l’ente che intenda discostarsene deve motivare analiticamente e dare pubblicità alle ragioni.
Il Fatto
Un’Unione montana ha trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo l’atto deliberativo con cui il Consiglio ha valutato l’acquisto di una quota di partecipazione in una società in house a totale capitale pubblico, operante nel settore dei servizi informatici, al fine di ottenere la gestione dei servizi strumentali necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e un’economia nei costi di approvvigionamento.
L’acquisto, mediante sottoscrizione di un aumento di capitale con rinuncia al diritto di opzione, non era stato ancora perfezionato in attesa della preventiva deliberazione della Corte. L’Ente ha rappresentato lo svolgimento della consultazione pubblica, l’acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile, la copertura della spesa e i profili di sostenibilità e convenienza dell’iniziativa.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la nuova funzione assegnata alla Corte dall’art. 5 TUSP, nel testo vigente dal 2022, qualificandola, sulla scorta della deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, come peculiare attività di controllo di cui il legislatore fissa tempi, parametri ed esiti. Il parere è reso entro sessanta giorni e, in caso di esito in tutto o in parte negativo, l’amministrazione può procedere motivando analiticamente e pubblicando le ragioni del dissenso.
Quanto alla competenza e al contenuto dell’atto, la Corte verifica il rispetto degli artt. 7 e 8 TUSP. L’acquisto risulta autorizzato da specifica delibera consiliare, preceduta da consultazione pubblica, e la documentazione di altra amministrazione partecipante alla stessa società può essere utilizzata, in forza del principio affermato dalle SS.RR.CO. n. 34/2022/PASP.
Sul piano dei vincoli tipologici e finalistici, l’atto dà conto della natura di società in house a capitale interamente pubblico e dell’oggetto sociale, coincidente con la produzione di beni e servizi strumentali nel campo dell’ICT, riconducibile alle finalità dell’art. 4 TUSP.
La sostenibilità finanziaria viene scrutinata nella duplice accezione oggettiva e soggettiva indicata dalle Sezioni riunite. Sotto il primo profilo, la documentazione prodotta, pur senza un business plan in senso stretto, appare idonea a suffragare ragionevolmente il giudizio, in ragione della non elevata somma investita e del criterio di proporzionalità. Sotto il secondo, la copertura della spesa è assicurata da apposito stanziamento di bilancio, con equilibrio preservato. Resta in capo all’Ente il compito di monitorare l’evolversi della situazione economica della società.
Sulla convenienza economica, la Sezione rileva che non è stata svolta una compiuta comparazione tra gestione in proprio e ricorso al mercato, ma dà atto che l’adesione garantisce una scontistica in qualità di socio e che l’Ente era già fruitore di alcuni servizi. Quanto agli aiuti di Stato, la Corte prende atto della mancata valutazione specifica, ma ritiene che la fattispecie non rientri nell’ambito di applicazione della relativa disciplina, trattandosi di società in house a partecipazione esclusivamente pubblica. Nel dispositivo la Sezione non ravvisa elementi ostativi all’acquisto e dispone la trasmissione e la pubblicazione della deliberazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.