Controllo Corte dei conti sulle spese elettorali per il Comune di Treviso (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 146 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Collegio di controllo sulle spese elettorali presso la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti verifica la conformità a legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nonché la regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese e delle relative fonti di finanziamento. Il controllo è limitato alla conformità a legge delle spese e alla regolarità documentale, secondo un criterio di inerenza e congruità, anche temporale, della spesa rispetto alle finalità elettorali. Esaurita la verifica sui rendiconti pervenuti, il Collegio dichiara conclusi i controlli e approva il referto che ne espone gli esiti.

Il Fatto

La vicenda riguarda il controllo sulle spese elettorali sostenute in occasione delle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio 2023 per il rinnovo degli organi elettivi del Comune di Treviso. Il Prefetto della Provincia di Treviso aveva convocato i comizi con decreto del 16 marzo 2023, individuando il 30 marzo 2023 per l’affissione del manifesto.

Alla Sezione regionale di controllo per il Veneto sono pervenuti complessivamente 52 rendiconti, di cui 14 liste relative al Comune di Treviso. Il Collegio ha esaminato la documentazione concernente le spese rendicontate dalle quattordici liste partecipanti, rilevando che per il Comune di Treviso non si è reso necessario il turno di ballottaggio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 100, secondo comma, della Costituzione e dal quadro normativo sulla disciplina delle campagne elettorali. Richiama la legge 10 dicembre 1993, n. 515 e, in particolare, l’art. 12, comma 2, che istituisce presso le Sezioni regionali competenti per territorio un apposito Collegio di controllo composto da tre magistrati.

Il fondamento della competenza è individuato nell’art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall’art. 33, comma 3, del d.l. n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014. Tale disposizione, a seguito dell’introduzione di limiti massimi alle spese elettorali per le elezioni comunali, attribuisce alle Sezioni regionali la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Quanto all’ambito del controllo, i giudici richiamano l’art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993, che lo limita alla verifica della conformità a legge delle spese e della regolarità della documentazione prodotta a riprova delle spese stesse. Il Collegio recepisce i criteri della deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 24/2013, individuando la connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali secondo un principio di inerenza e congruità, anche sotto il profilo temporale, in relazione alla tipologia delle spese ammissibili.

Il Collegio dà atto della proroga di tre mesi per la conclusione dell’attività di controllo, deliberata con la deliberazione n. 30/2024/CSE. Esaminata la documentazione, ritiene che i controlli affidati possano dichiararsi conclusi e delibera di approvare il referto, che costituisce parte integrante della deliberazione. La trasmissione è disposta al Consiglio Comunale e al Segretario Generale, con invito a curarne la trasmissione ai delegati di lista e la pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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