Agente contabile regionale di fatto escluso senza maneggio (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 217 del 01.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che qualifica ex lege come agenti contabili i componenti degli organi di amministrazione e dei collegi sindacali delle società a partecipazione regionale preclude ogni ulteriore affermazione della loro qualità contabile. Venuta meno la investitura legale, non può configurarsi un agente contabile di fatto in capo a chi non abbia avuto il maneggio di denaro o valori pubblici. Il conto giudiziale privo di sottoscrizione e di valido atto di parifica, oltre a non essere imputabile a un soggetto giuridico, non instaura validamente la parte in giudizio. Ne consegue la improcedibilità del giudizio di resa del conto, restando l’amministrazione tenuta a far rendere il conto dal soggetto che ha effettivamente maneggiato le partecipazioni.
Il Fatto
Il giudizio di resa del conto riguarda la gestione dell’esercizio 2018 di un agente contabile, consegnatario delle quote di partecipazione della Regione Calabria in una società partecipata. Il magistrato istruttore, con relazione depositata nel 2025, segnalava una serie di irregolarità e concludeva per l’improcedibilità della gestione.
Le contestazioni attenevano alla mancata sottoscrizione del conto giudiziale, alla presenza della sola dicitura di conformità informatica, alle medesime criticità riscontrate nel decreto di parifica e all’assenza della qualifica di agente contabile, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 59/2024. Nessuno compariva per l’amministrazione e per l’agente contabile, del cui decesso il Pubblico Ministero dava atto in udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il difetto di sottoscrizione del conto. Il conto giudiziale non risulta, di fatto, sottoscritto: manca quindi il requisito formale minimo richiesto dall’art. 44, comma 2, c.g.c., che consente l’imputazione del conto a un soggetto giuridico, la c.d. spendita del nome.
È fondato anche il secondo profilo: l’assenza di un valido atto di parifica. Solo il deposito del conto giudiziale parificato costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c.. La dichiarazione che certifica la concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione è elemento imprescindibile, ai sensi dell’art. 618 del R.D. n. 827/1924, per il deposito del conto presso le Sezioni giurisdizionali e per il suo esame giudiziale, come chiarito dalle Sezioni riunite in sede consultiva, parere n. 4/2020.
Quanto alla qualifica soggettiva, dagli accertamenti istruttori emerge che l’agente contabile, nell’esercizio verificato, rivestiva la carica di presidente del collegio sindacale della società partecipata, ai sensi dell’art. 8 della legge della Regione Calabria n. 22/2007. Tale norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale n. 59/2024, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
Venuta meno la qualifica ex lege, il Collegio esclude che l’interessato possa qualificarsi come agente contabile di fatto: difetta il maneggio di denaro o valori pubblici, che la stessa norma caducata presupponeva nel richiedere agli amministratori e ai sindaci di supportare la Regione nell’esercizio dei diritti di azionista.
Il giudizio è pertanto dichiarato improcedibile. La statuizione non definisce il merito della regolarità della gestione: i conti dovranno essere resi dal soggetto diverso che ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni nel 2018. L’amministrazione regionale deve garantire l’adempimento della disciplina degli artt. 137 e seguenti del codice della giustizia contabile, acquisendo il conto e provvedendo alla parificazione, ferme le competenze della Procura erariale per la resa di conto. Non si provvede sulle spese, per la natura officiosa del giudizio e la mancata costituzione delle parti.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.