Ricusato il visto su decreto di aggiudicazione per carenze di programmazione e difformità dalla lex specialis (Corte dei Conti Sez. contr. Marche n. 180 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di controllo preventivo di legittimità sugli atti delle amministrazioni pubbliche, la mancata adozione di un idoneo provvedimento programmatorio del fabbisogno, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 36/2023, integra un vizio che legittima la ricusazione del visto. La fissazione di un termine per la presentazione delle offerte inferiore a quello minimo legale di trenta giorni, previsto dall’art. 71, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, è ammessa solo per comprovate ragioni di urgenza, che devono essere motivate in maniera circostanziata nella determina a contrarre. La difformità tra l’offerta aggiudicata e le specifiche tecniche minime richieste dalla lex specialis di gara inficia l’aggiudicazione, a prescindere dall’espressa previsione della sanzione espulsiva, costituendo la conformità un presupposto essenziale per la stipulazione del contratto, anche nella logica dell’accordo quadro quale contratto “normativo”.
Il Fatto
La Direzione di Commissariato militare marittimo di Ancona ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per le Marche il decreto n. 10 del 12 marzo 2026, recante l’aggiudicazione di un accordo quadro per il servizio di alloggiamento degli Ufficiali in servizio presso l’Accademia Navale di Livorno. L’esigenza era sorta a causa dei prolungati lavori di ristrutturazione del “Palazzo Allievi”, avviati da circa sei anni. In fase istruttoria, il magistrato incaricato ha formulato rilievi in merito a carenze documentali e a profili di illegittimità della procedura di gara. L’Amministrazione ha fornito il proprio contraddittorio, producendo documentazione integrativa, ma la Sezione ha ritenuto le osservazioni non satisfattive.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha posto in rilievo, in primo luogo, la mancata programmazione dell’esigenza di esternalizzazione del servizio. Pur considerando la programmazione un “momento fondamentale” per la chiarezza e la determinazione del fabbisogno, la Corte ha constatato l’assenza di un atto programmatorio generale che quantificasse l’esigenza, tanto più rilevante in considerazione della natura pluriennale dei lavori di ristrutturazione che avevano originato la necessità di ricorrere al mercato. Tale carenza, oltre a violare l’art. 37 del d.lgs. n. 36/2023, priva la procedura del requisito di urgenza.
In secondo luogo, la Corte ha rilevato il mancato rispetto del termine minimo per la presentazione delle offerte. Dalla documentazione di gara risultava che il termine ultimo per la ricezione delle offerte era fissato al 3 dicembre 2025, mentre il bando risultava trasmesso in data successiva. La Sezione ha chiarito che la riduzione dei termini minimi, consentita solo per comprovate ragioni di urgenza, deve essere espressamente motivata nella determina a contrarre. Nel caso di specie, né il disciplinare di gara né la decisione a contrarre fissavano un termine differente, né davano contezza di una motivata deroga, configurandosi così un’ingiustificata violazione dell’art. 71, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023.
Infine, la Sezione ha evidenziato gravi incongruenze interne alla lex specialis e difformità tra l’offerta aggiudicata e i requisiti richiesti. Il disciplinare di gara indicava quale criterio di aggiudicazione l’offerta economicamente più vantaggiosa, salvo poi affermare che l’appalto sarebbe stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo; le condizioni tecniche facevano riferimento a “servizi alberghieri” mentre il disciplinare indicava “servizi di alloggiamento”; la determina di aggiudicazione e il verbale di gara non contenevano l’indicazione dei costi della manodopera, pur prescritta dall’art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023. La Corte ha sottolineato come tali difformità frustrino i principi di trasparenza e di accesso al mercato di cui agli artt. 1-3 del codice dei contratti pubblici.
Particolarmente significativa è risultata la circostanza per cui il verbale di valutazione di conformità n. 11 del 15 gennaio 2026 aveva attestato la mancanza di una delle caratteristiche minime delle strutture alloggiative (scrivanie con sedie ergonomiche e lampade per lo studio individuale), senza che di tale profilo fosse data menzione nella determina di aggiudicazione. La Sezione ha precisato che il rispetto delle specifiche tecniche è elemento fondamentale ai fini dell’aggiudicazione e che l’esclusione per mancata conformità opera anche in assenza di un’espressa comminatoria nella lex specialis, non potendo la difformità essere degradata a questione meramente esecutiva.
Alla luce di tali rilievi, la Corte ha ritenuto che le criticità emerse inficino la legittimità dell’intero procedimento di affidamento, disponendo la ricusazione del visto e della conseguente registrazione del decreto, con trasmissione della deliberazione all’Amministrazione interessata e alla Ragioneria territoriale dello Stato.
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Nota della Redazione
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