Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di Agenas: criticità nella governance, nei tempi di pagamento e nello scostamento tra previsioni e consuntivo (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 62 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, nell’esercizio del controllo sulla gestione finanziaria di un ente pubblico sottoposto al proprio vaglio, verifica la regolarità della gestione e la rispondenza dei risultati agli obiettivi istituzionali. Nel caso di ente che svolge funzioni di supporto tecnico-scientifico al Servizio sanitario nazionale, la Sezione valuta la stabilità dell’assetto di governance, la corretta applicazione delle procedure di spesa, anche in relazione all’attuazione dei progetti PNRR, e la coerenza delle previsioni di bilancio con le risultanze consuntive. Lo scostamento tra stanziamenti e impegni, ove rilevante e ricorrente, costituisce sintomo di inefficacia della programmazione finanziaria e impone un riallineamento delle assegnazioni alle reali capacità di spesa dell’ente. Il controllo si estende altresì alla verifica del rispetto dei termini di pagamento dei debiti commerciali, la cui violazione determina l’applicazione delle riduzioni retributive previste dalla disciplina di cui all’art. 4-bis del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, e alla corretta tenuta delle scritture contabili, anche con riguardo alla riconciliazione tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale.

Il Fatto

La Corte dei conti, Sezione del controllo sugli Enti, ha eseguito il controllo sulla gestione finanziaria dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) per l’esercizio 2024, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, riferendo al Parlamento l’esito dell’attività ispettiva. L’ente, organo tecnico-scientifico del Ssn sottoposto alla vigilanza del Ministero della salute, opera su un duplice versante: da un lato fornisce supporto alle politiche sanitarie di Stato e regioni, dall’altro riveste il ruolo di soggetto attuatore di rilevanti sub-interventi del PNRR, tra cui la Piattaforma nazionale di telemedicina, il Portale della trasparenza, l’infrastruttura di intelligenza artificiale e i servizi di telemedicina.

L’esercizio in esame è stato caratterizzato da una profonda instabilità della governance dell’ente, culminata nelle dimissioni del Direttore generale, nella sospensione del Presidente e nel commissariamento disposto dal decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110. Tali circostanze hanno indotto la Sezione a svolgere un approfondimento sui profili organizzativi e sulle ricadute gestionali, unitamente all’analisi dei dati contabili del rendiconto generale 2024.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha rilevato, in primo luogo, la criticità concernente la governance dell’Agenzia, caratterizzata da una prolungata situazione di vacanza degli organi di vertice e dal ricorso a strumenti di gestione straordinaria, come il commissariamento disposto fino al 31 dicembre 2025. L’assenza di una linea di demarcazione netta tra i poteri ministeriali e l’autonomia organizzativa dell’ente, unita alla frammentarietà delle regole che ne disciplinano l’assetto, è stata segnalata come fattore di criticità sistemica che incide sulla stabilità dell’organizzazione e sulla precisa connotazione del ruolo istituzionale.

Per quanto attiene alla gestione finanziaria, la Corte ha evidenziato un avanzo di amministrazione di 173,18 milioni di euro, in crescita del 25 per cento rispetto all’esercizio precedente, con una consistenza di cassa ampliatasi a 192,68 milioni. Tale risultato, benché positivo in termini di sostenibilità prospettica, denota una sfasatura temporale tra acquisizione e spendita delle risorse, in particolar modo con riferimento ai fondi PNRR, i quali hanno determinato accertamenti per 72,16 milioni a fronte di impegni per 46,43 milioni.

La Sezione ha poi dedicato ampio spazio all’esame dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, rilevando un ritardo medio ponderato di 48,88 giorni, ben oltre il termine di 30 giorni imposto dalla normativa di riferimento. Ha richiamato l’esito dell’audit del Mef-Rgs che ha evidenziato criticità organizzative e tecniche, tra cui un sistema informatico contabile obsoleto e l’assenza di raccordi informatici con la Piattaforma dei crediti commerciali. Ha inoltre sottolineato la necessità di dare corretta applicazione alla disciplina di cui all’art. 4-bis del d.l. n. 13 del 2023, che impone una riduzione della retribuzione di risultato dei dirigenti in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo del rispetto dei tempi di pagamento, secondo i chiarimenti forniti dall’Ufficio legislativo del Ministro della funzione pubblica.

Quanto alle previsioni di bilancio, la Sezione ha stigmatizzato il persistente e ampio scostamento tra stanziamenti e risultati consuntivi, pari a 147,36 milioni per le entrate e 187,61 milioni per le spese, con uno scarto percentuale rispettivamente del 57 e del 71 per cento. Tale circostanza, già oggetto di osservazioni critiche in passato, conferma l’inefficacia del bilancio di previsione come strumento di programmazione, suggerendo l’adozione di criteri previsionali più aderenti alle reali capacità di spesa dell’amministrazione e l’eventuale riprogrammazione di medio periodo delle assegnazioni.

Infine, la Corte ha ribadito la raccomandazione di proseguire nell’opera di riconciliazione tra contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale, segnalando la permanenza di disallineamenti tra i residui attivi e passivi e i corrispondenti crediti e debiti, nonché l’incompletezza delle informazioni di nota integrativa concernenti le movimentazioni del fondo rischi e oneri.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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