Controllo successivo escluso senza contrasto in punto di diritto (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 17 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo di ragioneria e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione di dare comunque corso all’atto sotto la propria responsabilità. La divergenza meramente formale sulla tardività dell’invio dell’atto al controllo preventivo, priva di qualsivoglia profilo interpretativo sulla regolarità amministrativa e contabile, non integra tale presupposto. Ne consegue che, in difetto del contrasto, la Corte dichiara il non luogo a provvedere, restituendo l’atto così come pervenuto, restando escluso un sindacato sull’atto nella sua interezza.

Il Fatto

La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011, un contratto di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale adottato da un istituto scolastico. L’atto era pervenuto alla Ragioneria con alcuni mesi di ritardo rispetto al termine di decorrenza dei suoi effetti, così vanificando il controllo preventivo.

La Ragioneria, con due successive osservazioni, ha restituito il provvedimento privo di visto: dapprima per il mancato invio contestuale all’adozione, poi perché il dirigente non aveva attivato nessuna delle casistiche previste dal citato articolo 10. Il dirigente scolastico ha chiesto di dare seguito al provvedimento assumendosene la responsabilità. La questione è stata deferita alla valutazione collegiale della Sezione, unitamente ad altre settantasette posizioni analoghe, con richiesta di non luogo a provvedere.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma in via preliminare la propria competenza sulla questione, circoscritta territorialmente alla sola Ragioneria di Venezia, non risultando altri precedenti analoghi nella banca dati della Corte. Rileva poi l’inconferenza della giurisprudenza contabile invocata dalla Ragioneria a sostegno del proprio operato, trattandosi di ipotesi in cui i termini erano stabiliti a pena di decadenza ovvero in cui il ritardo si cumulava con plurime illegittimità sostanziali, o ancora di atti comunque scrutinati nel merito.

Nel merito, la Corte individua il presupposto sostanziale del controllo successivo nell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011. La norma, nell’imporre l’invio all’ufficio di controllo degli atti ai quali si dà seguito nonostante le osservazioni impeditive della Ragioneria, richiede che si sia verificato un contrasto reale tra ufficio di controllo e dirigente responsabile, con assunzione espressa di responsabilità da parte di quest’ultimo.

Sul piano funzionale, la Sezione richiama il principio della deliberazione delle Sezioni Riunite n. 9/Contr/2012: la Corte valuta la fondatezza delle osservazioni ovvero il corretto esercizio della facoltà del dirigente di non conformarsi, poiché l’amministrazione non può superare i rilievi della ragioneria senza il vaglio di un organo esterno e neutrale.

Da tale ricostruzione derivano due conseguenze. Restano irrilevanti le divergenze meramente formali che non sfocino in un contrasto interpretativo in punto di diritto. Inoltre il controllo non può essere attivato quando il dirigente abbia insistito per l’esecuzione senza esplicitare l’assunzione di responsabilità, difettando la situazione di incertezza che il giudice contabile è chiamato a rimuovere.

Nel caso concreto, l’unico punto di contestazione non superato attiene alla tardiva trasmissione del contratto, che è di durata e destina i propri effetti a permanere nel tempo. La Ragioneria non ha esercitato il controllo preventivo di propria competenza esclusivamente per quella ragione. Non emergono, dunque, questioni interpretative sulla regolarità amministrativa e contabile, ma solo una tematica procedurale di tempistiche di invio. Per essa il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche e la fattispecie esula dal perimetro applicativo dell’art. 10 del d.lgs. n. 123/2011. La Sezione dichiara pertanto il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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