Parere negativo sul controllo TUSP per acquisto di partecipazione societaria (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 182 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016, come modificato dalla legge n. 118/2022, impone di verificare che l’atto deliberativo di acquisizione di una partecipazione societaria sia analiticamente motivato. La motivazione deve dare conto della sostenibilità finanziaria sotto il profilo oggettivo e soggettivo, della convenienza economica e delle ragioni per cui non si ricorre ad altre forme di gestione. La valutazione non può essere rimandata a un momento successivo all’adozione della deliberazione, poiché essa costituisce presupposto logico della scelta. In difetto, il parere è negativo.
Il Fatto
Il Comune di Castagnaro ha adottato una deliberazione consiliare con cui ha autorizzato l’acquisto di una partecipazione ultraminoritaria nel capitale di una società per azioni a prevalente capitale pubblico, per un valore inferiore a mille euro. L’operazione era finalizzata a consentire l’affidamento in house del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e di eventuali servizi strumentali.
La deliberazione è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo per il Veneto ai sensi dell’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175/2016. La Corte ha avviato un’istruttoria, chiedendo chiarimenti che il Comune ha fornito con successiva nota, illustrando le interlocuzioni con il Consiglio di Bacino competente per l’affidamento del servizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la nuova funzione di controllo attribuita dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022, che ha novellato l’art. 5 del TUSP. Richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, si precisa che tale funzione si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione mediante gli strumenti societari. Il parere riguarda la conformità dell’atto ai commi 1 e 2 dell’art. 5, nonché agli artt. 4, 7 e 8 TUSP.
Superato il vaglio sulla competenza dell’organo e sul rispetto dei vincoli tipologici e finalistici, la Corte si sofferma sui parametri motivazionali. Quanto alla sostenibilità finanziaria, le Sezioni riunite ne hanno individuato una duplice accezione: oggettiva, relativa alla capacità della società di garantire l’equilibrio economico-finanziario, e soggettiva, riferita alla situazione dell’ente procedente. Sul primo versante la Corte rileva l’assenza di qualsiasi Business Plan o analisi di fattibilità; i dati richiamati sul fatturato e sui risultati degli esercizi precedenti sono giudicati insufficienti. Sul secondo, la sola indicazione della copertura di bilancio non dà conto del principio dell’equilibrio prospettico.
Sulla convenienza economica e sulla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità, la motivazione si basa su considerazioni generali relative al Bacino Verona Sud, senza un’offerta tecnico-economica riferita ai servizi da affidare presso il Comune. Manca ogni specificazione sulle ragioni del mancato ricorso all’esternalizzazione, che la Relazione liquida come soluzione problematica senza indicare quali limiti concreti presenti.
I chiarimenti istruttori hanno confermato che la scelta è stata compiuta in via preliminare e generale, rimandando a un momento successivo le valutazioni propedeutiche. Il Consiglio di Bacino, competente all’affidamento, ha richiesto la proposta tecnico-economica solo dopo l’adozione della deliberazione comunale e non ha ancora individuato l’in house come forma prescelta fra quelle previste dall’art. 14 d.lgs. n. 201/2022. Non può quindi escludersi che l’acquisto resti privo di utilità.
Il Collegio esprime pertanto parere negativo, ritenendo non supportata da idonea motivazione la conformità dell’operazione all’art. 5 TUSP. La situazione di incertezza sull’effettivo affidamento riverbera sulla necessità dell’acquisto per il perseguimento dei fini istituzionali. L’accertata carenza esime dall’esame della compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato.
Nota della Redazione
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