Decadenza INPS e servizi simultanei: onere istruttorio del fascicolo amministrativo (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 60 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensioni degli iscritti alla CPDEL, il termine di decadenza previsto dall’art. 26 della legge n. 315/1967 per la revoca o la modifica del provvedimento di liquidazione decorre dalla comunicazione del provvedimento stesso e non può essere fatto valere dall’Istituto previdenziale quando l’interessato abbia tempestivamente contestato la determinazione. L’inerzia dell’ente nell’esaminare le istanze di rideterminazione non è addebitabile al titolare del diritto. Ove la documentazione posta a base del calcolo pensionistico — in particolare il modello PA04 e il fascicolo amministrativo — non risulti acquisita, il giudice dispone l’incombente istruttorio a carico dell’Istituto, con fissazione di termine e nomina del commissario ad acta per il caso di inadempimento.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente degli enti locali e titolare di pensione della gestione CPDEL con decorrenza dal 01.04.2008, lamenta che l’INPS non abbia valutato, ai fini del trattamento pensionistico, le retribuzioni percepite presso due diversi enti per lo svolgimento dei c.d. servizi simultanei. Egli riferisce di aver più volte sollecitato il ricalcolo senza ottenere riscontro e agisce per l’accertamento del diritto alla rideterminazione della prestazione, con condanna dell’Istituto al pagamento degli arretrati.
L’INPS, costituitosi, eccepisce la decadenza ai sensi dell’art. 26 della legge n. 315/1967, sostenendo che le note inviate dall’interessato non valgano a impedire la decorrenza del termine. Nel merito deduce di aver liquidato la pensione sulla base dei dati certificati dall’ente di appartenenza con il modello PA04 e di non essere legittimato a modificarli, rilevando il carattere meramente esplorativo del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico esamina anzitutto l’eccezione di decadenza. Poiché il ricorrente era dipendente di un ente locale, trova applicazione la normativa dettata per gli iscritti alla CPDEL e, in particolare, l’art. 26 della legge n. 315/1967, il cui contenuto è sostanzialmente sovrapponibile a quello vigente per i dipendenti statali.
La norma ammette la revoca o la modifica dei provvedimenti di liquidazione entro novanta giorni e individua cause specifiche che ampliano il termine. Rilevano, nella specie, l’errore di fatto e l’omessa considerazione di elementi risultanti dalla documentazione acquisita, nonché l’errore materiale nel computo del servizio, per i quali la revoca può intervenire entro tre anni dalla comunicazione del provvedimento.
La Corte accerta che la determinazione di conferimento della pensione ordinaria è stata trasmessa all’interessato il 14.08.2008 e che la prima contestazione è stata proposta il 13.07.2011. Il ricorrente ha quindi esercitato nei termini di legge il diritto alla rideterminazione: non vi è stata alcuna inerzia del titolare del diritto idonea a far spirare il termine fissato dal legislatore.
Il Collegio aggiunge che non possono essere addossate al ricorrente le conseguenze dell’inerzia dell’Istituto previdenziale, il quale non si è mai espresso sulla pretesa se non in giudizio, nonostante i ripetuti solleciti formali. L’eccezione di decadenza va pertanto respinta.
Passando al merito, il Giudice rileva che non risulta acquisito il modello PA04 trasmesso dall’ente di appartenenza né il fascicolo amministrativo. Dispone quindi, a carico dell’INPS, l’acquisizione del fascicolo e di una dettagliata relazione che illustri le modalità seguite nella determinazione del trattamento contestato, anche in riferimento alle osservazioni del consulente tecnico di parte. Il mancato adempimento potrà essere valutato sotto il profilo della responsabilità amministrativo-contabile e penale; in caso di inutile decorso del termine, la Segreteria investirà il commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione Regionale INPS per il Lazio. Ogni altra pronuncia è sospesa e le spese sono riservate al merito.
Nota della Redazione
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