Controllo successivo dei contratti scolastici presuppone contrasto reale con la RTS (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 21 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo e il dirigente responsabile, che si traduca nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione di dare corso al provvedimento sotto la propria responsabilità, nonostante le osservazioni impeditive della Ragioneria. La sola tardività nell’invio dell’atto al controllo preventivo integra una questione procedurale di tempistiche e non un contrasto interpretativo: difetta, pertanto, il presupposto indefettibile che legittima l’attivazione della funzione di controllo intestata alla magistratura contabile. Ne consegue il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto.

Il Fatto

La Ragioneria Territoriale dello Stato ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo un contratto di assunzione a tempo indeterminato di una docente, stipulato da un istituto comprensivo statale, per il quale l’ufficio di controllo aveva in precedenza restituito il provvedimento privo del visto. Rilevava, la RTS, la trasmissione tardiva dell’atto rispetto al momento della sua adozione, così vanificando l’esercizio del controllo preventivo di propria competenza.

Il dirigente scolastico, dando conto delle ragioni del ritardo, aveva chiesto la registrazione del provvedimento ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011. La RTS aveva quindi inviato gli atti alla Sezione, unitamente a una massa di settantotto provvedimenti analoghi, tutti accomunati dalla medesima criticità. Il magistrato istruttore e il Consigliere delegato hanno deferito la questione alla valutazione collegiale chiedendo, per ciascun atto, il non luogo a provvedere per difetto dei presupposti di legge, ravvisando la possibile sussistenza di una questione di massima. La Sezione ha fissato l’adunanza, rinviata a seguito di istanza della RTS, che ha depositato controdeduzioni a sostegno della correttezza del proprio operato.

La Motivazione della Corte

La Sezione afferma in via preliminare la propria competenza, rilevando che la problematica appare territorialmente circoscritta e che non emergono precedenti analoghi nella banca dati contabile. Riputa inconferente la giurisprudenza contabile richiamata dalla RTS, che attiene a fattispecie di termini stabiliti a pena di decadenza ovvero a situazioni in cui il ritardo si aggiungeva a plurime illegittimità, tutte comunque scrutinate nel merito.

Nel merito, la Corte ricostruisce la struttura dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011: sotto il profilo sostanziale il controllo successivo presuppone un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo e il dirigente responsabile; sotto il profilo procedurale l’atto viene eseguito nonostante le osservazioni impeditive, con assunzione espressa di responsabilità da parte del dirigente. Il controllo attribuito alla Corte è funzionale a verificare la fondatezza delle osservazioni ovvero il corretto esercizio della facoltà di non conformarvisi.

Restano quindi irrilevanti le divergenze meramente formali che non sfocino in un reale contrasto interpretativo. Il controllo non può essere attivato quando il dirigente non abbia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al provvedimento sotto la sua responsabilità: manca, in tal caso, la situazione di incertezza che il giudice contabile è chiamato a rimuovere.

La Sezione osserva che l’unico punto di contestazione non superato attiene alla tardiva trasmissione del contratto, che, essendo a tempo indeterminato, è atto di durata con effetti permanenti. La RTS non ha esercitato il controllo preventivo esclusivamente in ragione di detta motivazione. Tale evenienza esclude la sussistenza di un contrasto in punto di diritto quale presupposto necessario ed assorbente della funzione di controllo, non emergendo questioni interpretative sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto. La fattispecie esula dunque dal perimetro applicativo della norma invocata, con conseguente declaratoria di non luogo a provvedere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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