Improcedibile il giudizio di conto del consegnatario per debito di vigilanza (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 101 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario di beni mobili degli enti locali che sia gravato da un mero debito di vigilanza non assume la qualifica di agente contabile e non è tenuto alla resa del conto giudiziale. Ai sensi dell’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, non devono rendere il conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, né coloro presso i quali si trovino oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell’ufficio. La qualifica di consegnatario con debito di custodia, soggetta a conto giudiziale, presuppone invece una gestione tipicamente di magazzino, con consistenze iniziali e rimanenze finali, movimenti di carico e scarico e connesso obbligo restitutorio. In difetto di tali presupposti il giudizio di conto è improcedibile, restando ferma la rendicontazione amministrativa.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda la posizione di un consegnatario di beni mobili di un ente locale, relativamente all’esercizio finanziario 2021. Il magistrato relatore, con relazione depositata il 15 aprile 2025, ha sottoposto al Collegio questioni preliminari di ammissibilità, improcedibilità e irregolarità del conto, sia quanto alla natura dei beni rendicontati sia quanto all’ampiezza della gestione.

L’atto depositato consiste in una generale elencazione di beni iscritti nell’inventario, tra cui figurano il cimitero, la circonvallazione nord, contrade e piazze, senza che siano individuabili i beni riferibili a una gestione per la quale possa configurarsi un debito di custodia. Il relatore ha concluso nel senso che l’atto non è qualificabile come conto giudiziale. Il consegnatario ha controdedotto con memoria, sostenendo l’insussistenza della propria qualifica di agente contabile e chiedendo la compensazione delle spese; il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto, presentato in modo promiscuo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 32 del R.D. n. 827 del 1924, che esclude la resa del conto giudiziale per chi abbia in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, e dall’art. 10 del D.P.R. n. 254/2002, che qualifica consegnatario il funzionario che cura la gestione e la conservazione dei beni mobili ricevuti in consegna. Su questa base distingue le due figure in termini di regime di responsabilità e di obblighi rendicontativi.

Il debito di custodia comporta che il consegnatario gestisca un deposito o un magazzino, alimentato dalla produzione o dall’acquisizione in stock di beni destinati a ricostituire le scorte operative delle articolazioni dell’amministrazione. Il debito di vigilanza, invece, connota l’azione del consegnatario presso ciascuna articolazione funzionale e si risolve nella mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso, nonché nella gestione delle scorte operative assegnate all’ufficio e destinate all’uso immediato.

La Corte precisa il criterio di discrimine: se la giacenza presso i singoli uffici eccede, per qualità o quantità, la ragionevole necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’unità interessata, essa risponde a un’esigenza di continuativo rifornimento e configura una vera gestione contabile, con debito di custodia e obbligo di resa del conto. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative necessarie all’ordinario funzionamento restano invece esclusi dalla resa del conto giudiziale. La Corte richiama, sul punto, Sez. Calabria n. 39/2020 e Sez. Liguria n. 133/2016, oltre che Sez. Piemonte n. 75/2018 e Sez. Liguria n. 38/2018, e, sul rapporto tra vigilanza e custodia, Corte dei conti Marche n. 69/2024.

Nel caso concreto i beni indicati nelle liste-inventario risultano in uso agli uffici e non custoditi in un deposito. Sotto il profilo formale, la mera elencazione dei beni inventariati non evidenzia la gestione degli stessi in magazzino, in conformità al modello previsto dal D.P.R. n. 194/1996. Lo stesso convenuto ha dichiarato di condividere i rilievi del magistrato istruttore. Ne deriva che sul consegnatario gravava un mero obbligo di vigilanza e non quello di custodia, con conseguente venir meno dei presupposti normativi per la resa del conto.

Il giudizio di conto è pertanto dichiarato improcedibile. Resta fermo che l’Amministrazione è tenuta alla resa del conto per i beni che soggiacciano a un rapporto non di mera vigilanza ma di effettiva custodia. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D.lgs. n. 174/2016, essendo il giudizio limitato alla risoluzione di mere questioni preliminari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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