Rinuncia agli atti accettata ed estinzione del giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 98 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, accettata dall’altra parte costituita, determina l’estinzione del processo ai sensi del comma 6 dell’art. 110 c.g.c. Nei giudizi pensionistici di primo grado davanti alla Corte dei conti, devoluti al giudice monocratico, l’estinzione deve essere dichiarata con sentenza e non con ordinanza. La forma della sentenza si desume dal secondo comma dell’art. 178 c.p.c., che consente il reclamo al collegio solo avverso l’ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico, e dal secondo comma dell’art. 308 c.p.c., che prevede la sentenza in caso di rigetto del reclamo. L’estinzione esclude che si provveda sulle spese di lite, ai sensi del comma 7 dell’art. 110 c.g.c.
Il Fatto
La ricorrente, orfana maggiorenne di un titolare di pensione deceduto, ha chiesto la reversibilità della pensione ordinaria del padre, deducendo lo stato di nullatenenza e l’inabilità a qualsiasi proficuo lavoro per plurime patologie. L’INPS si è costituito eccependo che non era stata riconosciuta l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere attività lavorativa alla data del decesso e la prescrizione quinquennale della pretesa.
Con ordinanza dell’udienza del 18 dicembre 2023 il giudice ha assegnato termine per documentare la tipologia della pensione e ha sollevato d’ufficio la questione del difetto di giurisdizione ove quella pensione fosse gravata sul fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Senza produzione documentale, la ricorrente ha rinunciato agli atti; l’INPS ha accettato la rinuncia.
La Motivazione della Corte
La decisione si fonda su un presupposto processuale incontestato: la rinuncia agli atti della ricorrente è stata accettata dall’INPS, costituitosi nel giudizio. Da ciò deriva l’estinzione del processo, dichiarata ai sensi del comma 6 dell’art. 110 c.g.c.
Il giudice affronta poi la questione della forma del provvedimento. Nei giudizi pensionistici di primo grado davanti alla Corte dei conti, devoluti al giudice monocratico, l’estinzione va dichiarata con sentenza. La soluzione è argomentata su base sistematica, muovendo dal secondo comma dell’art. 178 c.p.c.: poiché il reclamo al collegio è ammesso solo avverso l’ordinanza del giudice istruttore che non operi in funzione di giudice unico, il provvedimento di estinzione del giudice monocratico non è impugnabile nel medesimo grado e assume quindi natura di sentenza.
Il percorso è confermato dal secondo comma dell’art. 308 c.p.c., che per il caso di rigetto del reclamo avverso l’ordinanza di estinzione prevede la pronuncia di una sentenza appellabile, con il peculiare gravame disciplinato dall’art. 130 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. Ne segue che identica forma deve rivestire il provvedimento di estinzione emesso da chi opera in funzione di giudice monocratico.
Quanto alle spese di lite, l’estinzione esclude che vi sia luogo a provvedere, ai sensi del comma 7 dell’art. 110 c.g.c. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.