Gestioni economali: inerenza prevale su annualità e addebito solo per spese non (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 249 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gestioni economali la violazione del principio di annualità non determina l’addebitabilità della spesa al contabile quando la spesa stessa sia inerente all’attività istituzionale dell’ente e sorretta da una cassa sufficiente. Nel contesto emergenziale pandemico la prevalenza del principio di inerenza su quello di annualità è affermata in termini di fisiologicità dei disallineamenti tra sostenimento e registrazione contabile, ma il principio di non addebitabilità della mera irregolarità formale opera come regola generale, non limitata al periodo emergenziale. L’addebito resta circoscritto alle spese non previste dal regolamento economale e a quelle prive di adeguata giustificazione, non inerenti all’attività istituzionale. La dichiarazione di irregolarità del conto non implica automaticamente la condanna del contabile al pagamento.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione economale di un’azienda sanitaria provinciale per l’esercizio finanziario 2021. Il Magistrato designato, con relazione, ha contestato tre categorie di spese: quelle eseguite in violazione del principio di annualità della gestione, quelle non previste dal regolamento economale e quelle prive di adeguata giustificazione, concludendo per la dichiarazione di irregolarità del conto e per l’addebito del relativo importo.
L’economo si è costituito eccependo la non addebitabilità delle spese sostenute in violazione del principio di competenza finanziaria, richiamando gli artt. 183 e 191 del TUEL e il contesto emergenziale da Covid-19. In subordine ha chiesto di escludere il dolo o la colpa grave e di applicare il minimo della sanzione. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’irregolarità della gestione con addebito delle sole spese non previste dal regolamento e di quelle non giustificabili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione tra irregolarità della gestione e addebitabilità della singola spesa. L’istruttoria ha accertato, per talune poste, la violazione del principio di annualità senza contestuale violazione del principio di inerenza all’attività istituzionale dell’ente.
Su tali spese la Sezione dà continuità alla propria giurisprudenza sulle gestioni economali nel periodo emergenziale, affermando la prevalenza del principio di inerenza sul principio di annualità. La gravità del periodo pandemico rende fisiologici i disallineamenti tra sostenimento della spesa e registrazione contabile.
Il Collegio enuncia poi un principio generale, non circoscritto all’emergenza, richiamando la sentenza n. 197/2024 della Seconda Sezione centrale della Corte dei conti: quando la spesa sia supportata da una cassa sufficiente e abbia riguardato un acquisto previsto dal regolamento economale, la mera irregolarità formale non determina l’addebitabilità al contabile. Ne consegue che le spese poste in violazione del solo principio di annualità, in quanto inerenti, concorrono all’irregolarità della gestione ma non sono addebitabili.
Diversa è la sorte delle restanti poste. Il pagamento di una sanzione per violazione del Codice della strada origina da un fatto illecito e, come tale, non inerente all’attività istituzionale. Le spese per ristorazione e pernottamento, inoltre, risultano l’una non autorizzata e l’altra priva dei caratteri di necessità e urgenza che ne avrebbero giustificato l’esborso. Per queste voci la Corte conferma l’addebito, per l’importo complessivo di € 391,00, con condanna dell’economo al pagamento in favore dell’azienda sanitaria, oltre interessi legali dalla pubblicazione al soddisfo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da nota segretariale.
Nota della Redazione
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