Parere favorevole su aggregazione societaria pubblica per gestione rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 258 del 20.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 175 del 2016, come novellato dall’art. 11, comma 1, lett. a), legge n. 118/2022, si colloca nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione mediante strumenti societari, e ha a oggetto i presupposti giuridici ed economici della scelta. Esso riguarda la costituzione di una società e l’acquisto di partecipazioni, segnando l’assunzione della qualità di socio la linea di confine con gli atti esclusi. Anche un’operazione societaria straordinaria, quale il conferimento di quote con aumento di capitale funzionale a una successiva fusione, rientra nel controllo preventivo quando all’esito gli enti acquisiscono la qualità di socio in nuove società, diretta o indiretta. L’atto deliberativo deve contenere analitica motivazione in ordine alla necessità della società, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, oggettiva e soggettiva, nonché alla compatibilità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. In assenza di elementi ostativi, la Sezione non ravvisa ragioni per impedire l’assunzione della qualità di socio.
Il Fatto
Il Comune di Fonzaso ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione consiliare con la quale ha approvato una complessa operazione di aggregazione societaria, finalizzata all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino della Provincia di Belluno alla costituenda holding Bellunum s.r.l.. L’operazione trae origine dal provvedimento dell’Assemblea di Bacino che ha approvato un affidamento in house providing attraverso l’aggregazione dei quattro attuali gestori del servizio.
Il Comune, già socio della Valpe Ambiente s.r.l., con il conferimento della propria quota in Bellunum e l’adesione all’aumento di capitale, acquisisce la partecipazione diretta in Bellunum s.r.l. e la partecipazione indiretta nelle società controllate. La questione giunge alla Corte dei conti perché l’atto deve essere sottoposto al parere preventivo previsto dall’art. 5 TUSP.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla ricostruzione della funzione di controllo introdotta dalla legge n. 118/2022, come delineata dalle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022. Il controllo si colloca tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione, per sottoporre a scrutinio i presupposti della scelta prima che venga realizzata.
Quanto all’ambito oggettivo, l’art. 5, comma 3, TUSP limita l’applicazione ai soli momenti in cui l’amministrazione assume la qualifica di socio. Le Sezioni riunite n. 19/SSRRCO/QMIG/2022 hanno precisato che la verifica non riguarda le decisioni concernenti operazioni societarie straordinarie, quali la sottoscrizione di aumenti di capitale approvati nella qualità di socio, la trasformazione e la fusione.
La Corte osserva però che la fattispecie, pur afferendo a un’operazione straordinaria, ricade tra le ipotesi di controllo. All’esito dell’operazione ciascun ente acquista la qualità di socio in nuove società, mediante partecipazione diretta in Bellunum o indiretta nelle altre tre, senza che in questa fase sia ravvisabile una sostanziale fusione per incorporazione.
La Sezione ritiene inoltre che residuino scarsi margini di discrezionalità in capo all’ente, essendo la scelta del modello in house e dell’operazione già operata in sede di Consiglio di Bacino, in forza della disciplina statale e regionale sui servizi pubblici locali a rete.
Passando ai requisiti, la Corte verifica il rispetto delle regole su competenza e contenuto motivazionale degli artt. 7 e 8 TUSP, l’osservanza dei vincoli tipologici e finalistici, la sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, la convenienza economica e la compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato. I piani economico-finanziari allegati dimostrano il mantenimento degli equilibri; l’operazione non prevede interventi finanziari dei soci ma un conferimento in natura. Resta in capo all’ente il compito di monitorare l’evolversi della situazione economica delle società.
Nota della Redazione
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