Reiterata assenza del difensore e improcedibilità dell’appello contabile (Corte dei Conti Sez. III App. n. 147 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La reiterata assenza del difensore della parte appellante, già costituito, alle udienze fissate, nonostante la regolarità delle comunicazioni, impedisce l’esame del merito e impone la declaratoria di improcedibilità dell’appello. Nel giudizio contabile la costituzione dell’appellante, seguita dal mancato esercizio dell’attività difensiva in udienza, non consente la trattazione della causa, poiché l’art. 147 cod. giust. cont. subordina la decisione alla presenza della parte o del suo difensore. La definizione del giudizio su una questione pregiudiziale giustifica la compensazione delle spese processuali.

Il Fatto

Con la sentenza n. 159/2021 la Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria aveva condannato, a titolo di colpa grave, alcuni soggetti al pagamento di somme, da incrementare con rivalutazione e interessi, per il danno erariale derivante dalla mancata adozione di ordinanze-ingiunzioni. Avverso quella decisione era proposto appello, con articolate censure di violazione e difetto di motivazione, deducendo l’estraneità alle procedure sanzionatorie e la riferibilità delle pratiche ad altri uffici.

La Procura generale depositava le proprie conclusioni. All’udienza del 24 settembre 2025 il difensore dell’appellante non compariva, come già in precedenza, e il rappresentante della Procura generale chiedeva che il giudizio fosse definito sul piano dell’improcedibilità. La causa era trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto una questione pregiudiziale, che assorbe ogni ulteriore profilo di merito. La norma richiamata è l’art. 147 cod. giust. cont., secondo cui, quando la parte appellante non sia comparsa all’udienza, il collegio rinvia la causa ad una successiva, salvo che la parte o il difensore dichiarino di non volerla trattare.

La Sezione rileva che il difensore dell’appellante, pur regolarmente costituito, è risultato assente alle udienze del 4 dicembre 2024 e del 24 settembre 2025, nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate. La condotta processuale della parte, già avvertita, si connota dunque per reiterazione, non per una singola e occasionale defaillance.

Da qui la conseguenza: la reiterata assenza, nuovamente constatata dal Collegio nell’odierna udienza, impone la declaratoria di improcedibilità. Il percorso argomentativo della Corte non investe i motivi di appello, che restano assorbiti, ma si arresta al piano dell’ammissibilità della trattazione. La definizione su una questione pregiudiziale rileva anche sul governo delle spese.

Quanto alle spese processuali, la circostanza che il giudizio sia stato definito decidendo soltanto una questione pregiudiziale ne giustifica la compensazione. Il dispositivo, pertanto, dichiara l’improcedibilità, compensa le spese e manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *