Riliquidazione pensione militare con aliquota 2,44% per anno utile (Corte dei Conti Sez. III App. n. 13 del 19.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pensione liquidata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge n. 335/1995, la quota retributiva spettante al personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni va calcolata applicando il coefficiente di rendimento del 2,44% per ogni anno utile maturato entro tale data. La giurisdizione pensionistica della Corte dei conti, per il suo carattere di esclusività, si estende a tutte le questioni concernenti la misura del trattamento, anche quando l’originaria domanda sia formulata con riferimento a una diversa aliquota. Sulle somme spettanti sono dovuti gli interessi legali e, nei limiti dell’eventuale differenziale, la rivalutazione monetaria secondo l’indice FOI/ISTAT, dalla scadenza di ogni singolo rateo.
Il Fatto
Un militare già appartenente al corpo della Guardia di Finanza, in quiescenza dal 7 gennaio 2019, aveva proposto ricorso davanti alla Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per il Veneto per ottenere il trattamento previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. La Sezione regionale, con sentenza n. 183/2021, aveva dichiarato inammissibile la domanda formulata con note depositate e respinto il ricorso, ritenendo la norma invocata inapplicabile perché il militare era cessato dal servizio con anzianità superiore ai venti anni.
Il pensionato ha proposto appello davanti alla Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, chiedendo la riforma della sentenza e il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione con l’aliquota annua del 2,445% per ciascuno degli anni maturati fino al 31 dicembre 1995, oltre interessi e rivalutazione. L’INPS, costituitosi in giudizio, ha rappresentato di avere già riliquidato il trattamento con l’aliquota del 2,44% per gli anni di anzianità contributiva maturati fino al 31 dicembre 1995, corrispondendo le differenze con il rateo di febbraio 2022, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha anzitutto respinto la richiesta di cessazione della materia del contendere, essendosi l’appellante opposto, e ha affrontato la causa nel merito. Preliminarmente ha escluso che il mutamento di domanda e la carenza di una previa istanza amministrativa potessero ostare all’esame del ricorso: in ragione del carattere di esclusività della giurisdizione pensionistica intestata alla Corte dei conti, al giudice è devoluto l’intero rapporto controverso, con tutti gli elementi identificativi della causa petendi e del petitum.
Il perimetro della giurisdizione comprende dunque tutte le questioni concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione, nonché ogni altra situazione giuridica idonea a incidere sul trattamento di quiescenza. Il Collegio richiama sul punto le Sez. III d’App. n. 376 del 2023 e Sez. II d’App. n. 262 del 2023.
La Corte ha poi rilevato che l’originaria domanda, pur imperniata sull’applicazione del coefficiente previsto dall’art. 54, comma 1, era espressione di un petitum sostanziale volto alla riliquidazione della pensione. Le Sezioni riunite n. 1/QM/2021 e n. 12/QM/2021, prospettando una diversa interpretazione del quadro normativo, sono giunte a determinare l’aliquota applicabile per il ricalcolo, proprio come richiesto dal pensionato, ancorché in misura diversa da quella auspicata.
Nel merito la Sezione ha richiamato, condividendolo, il principio enunciato dalla Sezioni riunite n. 1/QM/2021: la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto in favore del personale militare cessato con oltre venti anni di anzianità e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità tra i quindici e i diciotto anni deve essere calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a tale data, con applicazione del coefficiente del 2,44% annuo per ogni anno utile.
L’appello è stato pertanto accolto e all’appellante riconosciuto il diritto all’applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile sulla quota retributiva. Sulle somme spettanti la Corte ha riconosciuto gli interessi legali e, nei limiti del maggior importo differenziale, la rivalutazione monetaria secondo l’indice FOI/ISTAT, dalla scadenza di ciascun rateo. Le spese di difesa sono state compensate in ragione del contrasto giurisprudenziale e dell’obiettiva controvertibilità della questione, risolta solo con l’intervento delle Sezioni riunite; nulla per le spese di giustizia, stante la gratuità delle cause previdenziali.
Nota della Redazione
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