Controllo Corte dei conti e non luogo a provvedere per operazione perfezionata (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 282 del 02.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti dall’art. 5, commi 3 e 4, del D. lgs. n. 175/2016 interviene nella fase pubblicistica di formazione della volontà dell’ente di assumere la veste di socio, prima che la scelta sia tradotta in atto mediante gli strumenti del diritto societario. Ove l’amministrazione abbia già proceduto alla stipula del negozio di costituzione societaria o di acquisto della partecipazione, la verifica preliminare non è più esperibile e la Corte deve dichiarare il non luogo a provvedere. Il controllo prosegue, in tal caso, nell’esercizio delle altre funzioni di controllo attribuite dall’ordinamento.

Il Fatto

L’Unione Montana Agordina ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la deliberazione n. 15 del 20 maggio 2024, relativa a una complessa operazione di aggregazione societaria diretta all’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a un unico gestore in house providing, mediante costituzione di una holding e conferimento delle quote dei precedenti gestori.

L’operazione trae origine da un provvedimento dell’Assemblea di Bacino che aveva approvato l’affidamento, con sacrificio del diritto di opzione dei soci attuali e aumento di capitale. In sede istruttoria è emerso che l’operazione societaria era già stata portata a compimento, con la partecipazione del Presidente dell’Unione all’assemblea dei soci e la registrazione dell’atto. La questione sottoposta alla Corte riguarda quindi la permanenza del presupposto per l’esercizio della verifica preliminare.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla ricostruzione della nuova funzione di controllo introdotta dalla legge 5 agosto 2022, n. 118, che ha modificato l’art. 5, comma 3, del TUSP, attribuendo alla Corte dei conti un controllo sui presupposti giuridici ed economici della scelta di partecipazione societaria.

Il percorso argomentativo si fonda sulla deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/QMIG/2022, secondo cui l’esercizio dell’autonomia contrattuale del soggetto pubblico si articola in due fasi: la prima pubblicistica, volta a determinare la volontà dell’ente; la seconda privatistica, diretta a tradurre in attuazione la determinazione assunta. La funzione di controllo si colloca nel passaggio tra le due fasi, prima che la scelta sia eseguita.

Quanto ai parametri, la Corte è chiamata a verificare l’analitica motivazione del provvedimento in ordine alla necessità della società per le finalità istituzionali, alle ragioni e finalità della scelta, alla convenienza economica e sostenibilità finanziaria, alla compatibilità con i princìpi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Nel caso concreto l’istruttoria ha accertato che l’operazione societaria è stata compiuta senza attendere l’invocato parere. Da qui la conseguenza: l’atto deliberativo non può più essere esaminato nell’esercizio dello specifico potere di verifica preliminare, esaurendosi il presupposto temporale e funzionale su cui quel potere si fonda.

La Corte dichiara pertanto il non luogo a provvedere, disponendo la trasmissione della deliberazione all’Unione e la sua pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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