Controllo successivo Corte dei conti senza contrasto reale tra Ragioneria e dirigente (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 48 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità attribuito alla Corte dei conti dall’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale, in punto di diritto, tra l’ufficio di controllo della Ragioneria territoriale dello Stato e il dirigente responsabile, che sfoci nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. La sola tardività nell’invio del provvedimento al controllo preventivo, che abbia determinato la restituzione dello stesso priva del visto, integra una mera questione procedurale di tempistiche e non un contrasto interpretativo idoneo ad attivare la funzione. Ne consegue che, in difetto di tale presupposto, deve dichiararsi il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto come pervenuto.
Il Fatto
La Ragioneria territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti il contratto di assunzione a tempo indeterminato di personale docente di un istituto tecnico industriale statale. Il provvedimento era stato inviato alla Ragioneria, per il controllo preventivo, in data successiva alla sua adozione, quindi senza la contestualità richiesta dall’art. 8, comma 1, d.lgs. n. 123/2011. La Ragioneria ha restituito l’atto privo del visto; il dirigente scolastico ha chiesto di dargli comunque seguito sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 10 del medesimo decreto.
La fattispecie è stata deferita alla valutazione collegiale insieme ad altri settantasette provvedimenti di analoghe amministrazioni scolastiche, tutti accomunati dalla medesima criticità: l’asserita impossibilità, per la Ragioneria, di esercitare il controllo preventivo a causa del tardivo inoltro. L’Ufficio di controllo ha chiesto il non luogo a provvedere, ritenendo carenti i presupposti di legge.
La Motivazione della Corte
La Sezione, affermata in via preliminare la propria competenza e ritenuta circoscritta territorialmente la questione, ha esaminato il perimetro applicativo dell’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011. La disposizione, laddove prevede l’invio al competente ufficio di controllo della Corte degli atti ai quali si dà seguito nonostante le osservazioni impeditive, stabilisce che il controllo successivo presuppone un contrasto reale tra Ragioneria e dirigente.
La Corte ha escluso che la giurisprudenza contabile richiamata dalla Ragioneria sia conferente. Nei precedenti invocati la tardività nella trasmissione si accompagnava a termini stabiliti a pena di decadenza oppure a plurime illegittimità sostanziali, mentre in tutti i casi gli atti erano stati comunque scrutinati nel merito. Nella fattispecie, invece, la Ragioneria non ha svolto alcun esame di regolarità amministrativa e contabile, essendosi limitata a rilevare la tardività dell’invio.
La Sezione ha ribadito che il ritardo nell’invio degli atti al controllo arreca un vulnus all’effettività della funzione preventiva. Tuttavia, una divergenza meramente formale, che non sfoci in un contrasto interpretativo in punto di diritto, resta irrilevante. Il controllo successivo non può essere attivato quando il dirigente non abbia esplicitamente richiesto di dare ulteriore corso al provvedimento sotto la propria responsabilità.
Nel caso concreto manca ogni contestazione nel merito della legittimità del contratto: emerge solo una problematica procedurale di tempistiche, per la quale il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche. L’atto, destinato a produrre effetti permanenti perché a tempo indeterminato, esula dunque dal perimetro dell’art. 10. Il Collegio ha pertanto dichiarato il non luogo a provvedere, con restituzione dell’atto così come pervenuto.
Nota della Redazione
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