Irrinunciabilità del riscatto degli anni di laurea e sistema di calcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 37 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riscatto del periodo legale di studi universitari, una volta perfezionatosi nel sistema previdenziale di appartenenza mediante il versamento dei contributi, non è revocabile né rinunciabile dal lavoratore. Il riscatto persegue la funzione di incrementare l’anzianità contributiva ai fini dell’an del diritto a pensione, non anche del quantum del trattamento, e si atteggia come negozio aleatorio, potendo non sortire, per vicende successive, i positivi effetti sperati. Ne deriva che non è configurabile un affidamento meritevole di tutela del lavoratore a un trattamento pensionistico più favorevole, né una disparità di trattamento rispetto a chi non ha riscattato gli anni di laurea. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014 per contrasto con gli artt. 3, 38 e 97 Cost. è manifestamente infondata.
Il Fatto
Il ricorrente, magistrato collocato in quiescenza al compimento del settantesimo anno di età, aveva ottenuto nel 1984 l’ammissione al riscatto del quadriennio di studi universitari, versando i relativi contributi. Prima di presentare domanda di pensione ha chiesto di rinunciare agli effetti pensionistici di quel riscatto, per accedere al calcolo con il sistema misto. L’Inps non ha tenuto conto della rinuncia e ha liquidato il trattamento con il sistema retributivo, per un importo inferiore a quello riconosciuto ai colleghi che non avevano riscattato gli anni di laurea.
Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti, deducendo la violazione della disciplina del riscatto e dell’art. 24, comma 2, d.l. n. 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014, e sollevando in subordine questione di legittimità costituzionale di quest’ultima disposizione. L’Inps ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e la carenza di interesse ad agire; il Ministero della giustizia non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Giudice rigetta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Inps: nei giudizi pensionistici aventi a oggetto la posizione di un pubblico dipendente in pensione l’Istituto previdenziale è parte necessaria, destinatario naturale degli effetti della pronuncia, e dunque legittimato a contraddire sull’intera vicenda, compreso il provvedimento di riscatto. È respinta anche l’eccezione di carenza di interesse ad agire, codificato dall’art. 100 cod. proc. civ.: il ricorrente ha allegato elementi sufficienti a dedurre il vantaggio conseguibile dall’accoglimento, non essendo nella sua disponibilità dimostrare in concreto l’esito della riquantificazione.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 24, comma 2, d.l. n. 201/2011 ha introdotto il calcolo contributivo pro-rata per le anzianità maturate dal 1° gennaio 2012; l’art. 1, comma 13, legge n. 335/1995 riserva la liquidazione interamente retributiva ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 vantino almeno diciotto anni di contribuzione; l’art. 1, comma 707, legge n. 190/2014 ha aggiunto la clausola di salvaguardia per cui l’importo complessivo non può eccedere quello liquidabile con le regole di calcolo previgenti. L’art. 13 d.P.R. n. 1092/1973 disciplina il riscatto degli anni di laurea.
Il passaggio centrale è il richiamo alla Corte costituzionale n. 112 del 2024, resa su un quesito coincidente. Il Giudice delle leggi ha escluso la neutralizzazione del riscatto, chiarendo che il principio opera nell’ambito del calcolo retributivo ma non consente il passaggio da un sistema di calcolo all’altro, scelto ex post dal lavoratore in base a una valutazione compiuta al momento del pensionamento. Il riscatto incrementa l’anzianità contributiva ai fini dell’an del diritto, non del quantum. Il Giudice contabile richiama altresì il precedente della Cass. Sez. lav. n. 15814 del 2002, che nega la revoca o la rinuncia del riscatto una volta perfezionato, e prende atto del contrasto con la sentenza n. 413/2025 della Sezione giurisdizionale per il Lazio, che aveva invece ammesso la rinuncia, e con la sentenza n. 59/2024 della stessa Sezione emiliana, di segno opposto.
Il Giudice aderisce all’orientamento restrittivo: rinvenuta la causa del riscatto nell’incremento dell’anzianità contributiva e non del montante, il miglior trattamento pensionistico è solo effetto indiretto ed eventuale dell’operazione. Non sussiste l’affidamento invocato, anche perché il riscatto è antecedente alla riforma Fornero e non fu operato per ottenere un regime più favorevole di quello retributivo poi applicato. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata: non vi è disparità di trattamento, poiché il riscatto consegue a una libera scelta del lavoratore, e non è tradita la funzione dell’istituto. Il ricorso è rigettato, con integrale compensazione delle spese in ragione dei peculiari connotati del giudizio e del contrasto giurisprudenziale.
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Nota della Redazione
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