Concessionario della riscossione e annullamento ex lege dei debiti minori (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 219 del 16.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie tra ente impositore e agente della riscossione, aventi ad oggetto la corretta gestione del denaro pubblico, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 103, comma 2, Cost., anche in difetto di espresse limitazioni legislative. Il giudizio ad istanza di parte ex art. 172, lett. d, c.g.c. include la categoria atipica e residuale delle controversie originate dal rapporto di dare-avere tra ente e concessionario, senza che ciò integri l’azione di responsabilità erariale riservata al Procuratore contabile. L’annullamento automatico dei debiti di importo inferiore a 1.000 euro, disposto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018, costituisce factum principis ostativo alla pretesa creditoria e interrompe il nesso causale tra l’inoperosità dell’agente e la mancata entrata. La domanda di risarcimento del danno all’immagine è inammissibile nel giudizio ad istanza di parte, essendo azionabile solo nell’alveo della responsabilità erariale ex art. 51, comma 7, c.g.c..
Il Fatto
La società ricorrente, titolare del servizio di trasporto pubblico locale, aveva contestato a un utente la percorrenza senza titolo di viaggio, irrogando la relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Divenuto definitivo l’accertamento e non versata la somma in misura ridotta, l’ente notificava ordinanza-ingiunzione e trasmetteva il ruolo al concessionario della riscossione, cui poi è succeduta l’odierna agente.
Quest’ultima non notificava alcuna cartella né atti interruttivi della prescrizione. L’utente, con opposizione ex art. 615 c.p.c., otteneva dal Giudice di Pace l’accertamento della prescrizione e l’annullamento delle cartelle. L’ente conveniva allora il concessionario davanti al Giudice di Pace per l’inadempimento contrattuale e il ristoro del danno da mancato introito e da lesione dell’immagine. Declinata la giurisdizione, la causa è stata riassunta davanti alla Corte dei conti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto, anche d’ufficio, la propria giurisdizione. L’art. 103, comma 2, Cost. attribuisce alla Corte dei conti le controversie in materia di contabilità pubblica, tra cui quelle sulla corretta gestione del pubblico denaro da parte degli agenti contabili. In difetto di limitazioni legislative, rientrano nella previsione anche i giudizi tra ente impositore e concessionario, orientati alla verifica dei reciproci rapporti di dare-avere.
Respinta è poi l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire dell’ente. L’art. 172, lett. d, c.g.c. prevede una categoria atipica e residuale di giudizi ad istanza di parte, applicabile anche a soggetti diversi dallo Stato, idonea a includere le controversie originate dal rapporto di dare-avere tra ente e agente. Il Collegio, esercitando il potere-dovere di qualificazione giuridica dei fatti, riqualifica la pretesa non in senso risarcitorio, ma come azione dichiarativa volta all’accertamento contabile del rapporto, parametrato al carico affidato e non riscosso.
Nel merito, assume rilievo assorbente, per la ragione più liquida, l’annullamento automatico dei debiti di importo inferiore a 1.000 euro affidati agli agenti dal 2000 al 2010, disposto dall’art. 4 d.l. n. 119/2018. Il Collegio richiama la Cass. Sez. V n. 15471/2019, che ha ritenuto sufficiente l’affidamento del carico entro i termini di legge, essendo finalità del legislatore concentrare l’attività esattiva sulle quote più recenti e rilevanti.
Pertanto, indipendentemente dall’annullamento per prescrizione disposto dal giudice ordinario, l’annullamento ex lege del credito inferiore a 1.000 euro opera come factum principis ostativo alla pretesa creditoria. Ne deriva il rigetto della domanda di danno patrimoniale da mancato introito, per insussistenza del nesso eziologico tra la condotta omissiva dell’agente e la mancata entrata, essendo intervenuto un fatto estraneo, di per sé necessario e sufficiente a cagionarla.
La richiesta di risarcimento del danno all’immagine è dichiarata inammissibile. Il suo presupposto, ex art. 51, comma 7, c.g.c., è una sentenza irrevocabile di condanna penale, azionabile solo nell’alveo della responsabilità erariale, e non può trovare autonomo ingresso nel giudizio ad istanza di parte. Le spese sono compensate ex art. 31, comma III, c.g.c., per la novità del thema decidendum e il susseguirsi di interventi legislativi.
Nota della Redazione
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