Controllo successivo escluso in assenza di contrasto sulla tardiva trasmissione (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 46 del 16.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo di legittimità di cui all’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 123/2011 presuppone l’insorgenza di un contrasto reale in punto di diritto tra l’ufficio di controllo della Ragioneria e il dirigente responsabile, che si traduca nell’assunzione espressa, da parte di quest’ultimo, della determinazione confermativa dell’atto. La mera tardività nell’invio del provvedimento al controllo preventivo, non accompagnata da alcuna divergenza interpretativa sulla regolarità amministrativa e contabile, integra una questione procedurale di tempistiche e non legittima l’attivazione della funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti. In tale ipotesi il giudice contabile dichiara il non luogo a provvedere per difetto dei presupposti di legge.
Il Fatto
La Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo il Contratto prot. n. 7601/07/10 del 1° settembre 2021 dell’Istituto Comprensivo “San Girolamo” di Venezia, di assunzione a tempo indeterminato di un assistente amministrativo, ai sensi dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011. Il provvedimento era stato restituito privo del visto con l’osservazione n. 1310 del 25 ottobre 2021, perché inviato al controllo preventivo in data successiva di alcuni mesi rispetto all’adozione.
Il magistrato istruttore e il Consigliere delegato hanno deferito alla valutazione collegiale complessivi n. 78 provvedimenti di amministrazioni scolastiche della provincia, tutti accomunati dalla medesima criticità: l’impossibilità, secondo la RTS, di esercitare il controllo preventivo a causa della tardività dell’invio. Per ciascuno è stato chiesto il non luogo a provvedere.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Sezione afferma la propria competenza sui provvedimenti deferiti e circoscrive la questione sul piano territoriale, non risultando analoghe trasmissioni dalle altre Ragionerie del Veneto né precedenti nella banca dati contabile. Rileva inoltre l’inconferenza della giurisprudenza richiamata dalla RTS: i casi citati riguardavano termini stabiliti a pena di decadenza, plurime illegittimità ovvero ritardi valutati unitamente ad altre censure, e in ogni caso atti scrutinati nel merito.
La Corte ricostruisce il presupposto sostanziale della norma. L’art. 10 d.lgs. n. 123/2011 consente l’invio all’ufficio di controllo della Corte solo per gli atti ai quali si dia seguito sotto la responsabilità del dirigente, nonostante le osservazioni impeditive della Ragioneria. Ne deriva che il controllo successivo esige un contrasto reale in punto di diritto tra RTS e dirigente, con assunzione espressa della responsabilità da parte di quest’ultimo.
Richiamando la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 9/CONTR/2012, la Sezione precisa che la Corte è chiamata a valutare la fondatezza delle osservazioni ovvero il corretto esercizio della facoltà del dirigente di non conformarvisi. Restano perciò irrilevanti le divergenze meramente formali che non sfocino in un contrasto interpretativo, e il controllo non può attivarsi quando il dirigente non abbia esplicitamente chiesto di dare ulteriore corso all’atto sotto la propria responsabilità.
Nel caso concreto l’unico punto di contestazione non superato è la tardiva trasmissione del contratto, che, essendo a tempo indeterminato, ha effetti destinati a permanere. La RTS ha omesso il controllo preventivo esclusivamente su tale motivazione. Non emergono questioni interpretative sulla regolarità amministrativa e contabile dell’atto, ma solo una tematica procedurale per la quale il legislatore non ha previsto conseguenze specifiche.
Il Collegio condivide pertanto le conclusioni dell’Ufficio di controllo: il caso esula dal perimetro applicativo dell’art. 10 d.lgs. n. 123/2011. Alla luce di tali considerazioni dichiara il non luogo a provvedere, con conseguente restituzione dell’atto così come pervenuto.
Nota della Redazione
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