Controlli interni degli enti locali e referto annuale ex art. 148 TUEL (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 4 del 10.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il referto annuale sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni, previsto dall’art. 148 del d. lgs. n. 267/2000, costituisce strumento ricognitivo che integra il quadro informativo a disposizione della Sezione regionale di controllo per l’esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie degli enti locali. Esso concorre a completare il controllo effettuato ai sensi dei commi 166 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 266/2005 e a far emergere le irregolarità rilevate dagli organi di controllo interno. In presenza di un sistema che non registra significative criticità, la Sezione accerta il difetto di significative criticità, ferme restando le raccomandazioni espresse in parte motiva. Resta impregiudicata ogni ulteriore valutazione in relazione all’esito delle verifiche sulla gestione finanziaria dell’ente.

Il Fatto

La Provincia di Verona ha trasmesso in data 30 dicembre 2020 il referto sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni relativamente all’esercizio 2019. Il documento è stato redatto secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2020/INPR, che per il 2019 ha adottato un questionario a risposta sintetica articolato in otto sezioni.

La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha esaminato il referto ed è pervenuta alla deliberazione in esame, adottata ai sensi dell’art. 148 del TUEL.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce anzitutto il quadro normativo di riferimento. L’art. 148 del d. lgs. n. 267/2000, novellato dall’art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, e da ultimo dall’art. 33 del d.l. n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014, impone a Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, Città Metropolitane e Province la redazione di un referto annuale a dimostrazione dell’adeguatezza ed efficacia dei controlli interni realizzati nell’esercizio considerato.

Il referto, strutturato secondo le linee guida annuali deliberate dalla Sezione delle Autonomie e trasmesso alla competente Sezione regionale, integra il quadro informativo per l’esercizio delle funzioni di esame della regolarità e legittimità delle gestioni finanziarie. Il suo inserimento nel sistema di verifiche delineato dal d.l. n. 174/2012 risponde all’obiettivo di fare dei controlli interni il supporto delle scelte decisionali e programmatiche dell’ente, in un’ottica di sana gestione finanziaria e di buon andamento.

Le finalità del controllo, richiamate dalla Corte sulla scorta della deliberazione SEZAUT/28/2014/INPR, comprendono la verifica dell’adeguatezza funzionale del sistema dei controlli interni, la valutazione della coerenza dei risultati gestionali rispetto agli obiettivi programmati, l’osservanza dei vincoli normativi, la rilevazione degli scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica e il consolidamento dei risultati con le gestioni degli organismi partecipati.

La Corte richiama altresì il comma 4 dell’art. 148, che consente alle Sezioni giurisdizionali regionali di irrogare, a carico degli amministratori locali, apposita sanzione pecuniaria in caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno, fermo restando quanto previsto dall’art. 1 della legge n. 20/1994 e dai commi 5 e 5-bis dell’art. 248 del TUEL.

All’esito dell’analisi del referto, la Corte rileva che il sistema non registra significative criticità oggetto di segnalazione. Purtuttavia indirizza all’amministrazione provinciale una serie di raccomandazioni: una più puntuale definizione degli strumenti di programmazione e controllo in coerenza con gli obiettivi del Piano delle performance; l’implementazione, nel controllo di gestione, di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo; l’adozione, nel controllo strategico, di un sistema di contabilità analitica; il rafforzamento dei controlli sugli organismi partecipati anche mediante indicatori di risultato e report periodici, con applicazione del d. lgs. n. 175/2016 (TUSP); l’implementazione del controllo sulla qualità dei servizi, anche attraverso benchmarking con altre amministrazioni.

La Corte accerta pertanto, allo stato degli atti, il difetto di significative criticità, salve le considerazioni e le raccomandazioni espresse in parte motiva, e rammenta l’obbligo di pubblicazione della pronuncia ai sensi dell’art. 31 del d. lgs. n. 33/2013.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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