Danno erariale da inerzia del RUP e parere errato del revisore contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 106 del 25.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale, risponde a titolo di colpa grave il responsabile del procedimento che, a fronte di ripetute diffide e richieste di pagamento del creditore dell’ente, resti inerte per un arco temporale irragionevolmente lungo, concorrendo in modo determinante all’aggravamento delle spese che l’amministrazione è poi costretta a sostenere in sede esecutiva. Integra parimenti colpa grave la condotta del revisore dei conti che, chiamato a rendere il parere di cui all’art. 239, comma 1, lett. b), TUEL, formuli un avviso erroneo e contraddittorio, condizionando la deliberazione consiliare e inducendo l’ente a limitare il riconoscimento del debito, con successivo ulteriore aggravio di spese. Il danno risarcibile corrisponde alle somme effettivamente corrisposte dall’ente in esecuzione del riconoscimento di debito fuori bilancio riconducibile all’art. 194, comma 1, lett. a), TUEL, e va ripartito tra i convenuti in proporzione al rispettivo contributo causale.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio, davanti alla Sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, il responsabile del procedimento e il revisore dei conti di un Comune, chiedendone la condanna al risarcimento del danno arrecato all’ente. All’origine della vicenda, un procedimento civile instaurato davanti al Tribunale tra la società affidataria del servizio di igiene urbana e il Comune, conclusosi con la condanna in solido delle parti alla liquidazione degli onorari del consulente tecnico.

Il consulente, rimasto in parte insoddisfatto, aveva attivato plurime diffide e infine l’esecuzione nei confronti della società, la quale — dopo aver anticipato l’intero importo — aveva agito in rivalsa verso il Comune, fino al pignoramento. Il Comune riconosceva il debito fuori bilancio solo per la sorte capitale, escludendo interessi e spese, e ciò in forza del parere sfavorevole del revisore. Da qui l’azione contabile per il maggiore onere complessivamente sopportato dall’ente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dichiarata la contumacia dei convenuti, ha verificato la sussistenza degli elementi tipici della fattispecie: il danno patrimoniale economicamente valutabile, la condotta connotata da colpa grave o dolo, il nesso di causalità e il rapporto di servizio. Quanto all’elemento oggettivo, la Corte ha quantificato il vulnus finanziario in una somma inferiore a quella indicata dall’Attore pubblico, facendo riferimento ai mandati di pagamento versati in atti e alla deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio.

È stata accertata la grave violazione degli obblighi di servizio del responsabile del procedimento, che ha omesso di attivarsi nel lungo arco temporale compreso tra il decreto di liquidazione del compenso al consulente e la predisposizione della proposta di delibera. Tale inerzia, attestata dalla nota del Segretario comunale, ha indotto la società creditrice ad avviare l’azione esecutiva ad un anno dall’insorgere dell’obbligo, con aggravio di costi per l’ente.

La Corte ha poi ritenuto causalmente rilevante la condotta del revisore dei conti, che ha reso un parere erroneo e fuorviante, condizionando la decisione dell’organo consiliare. Il riferimento all’assenza di utilità e arricchimento è stato giudicato inconferente, poiché la fattispecie non era quella dell’art. 194, lett. e), TUEL, bensì quella della lett. a), riferibile a sentenze e titoli esecutivi, rispetto alla quale nessuna discrezionalità poteva esercitare il Consiglio. Sintomatico, per il Collegio, il parere successivo reso dallo stesso revisore su fatti identici, di segno opposto.

Il prevedibile aggravio di spese era stato del resto esplicitamente preannunciato dal Segretario comunale all’indomani della prima delibera. La condotta di entrambi i convenuti è stata dunque qualificata in colpa grave, il danno complessivo ripartito in proporzione al contributo causale di ciascuno ai sensi dell’art. 1, comma 1-quater, della legge n. 20/1994, con condanna al risarcimento e interessi legali dalla pubblicazione della sentenza, spese di giudizio a carico dei soccombenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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