Discarico crediti inesigibili, onere del concessionario e rideterminazione (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 13 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dal concessionario avverso il diniego di discarico ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, il thema decidendum non è la legittimità dell’atto dell’ente creditore, ma la fondatezza del diritto di quest’ultimo al pagamento delle quote inesigibili. I vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso. Il concessionario che afferma di aver riscosso le partite deve dimostrare l’avvenuto riversamento; in mancanza, è tenuto a versare per intero quanto ha dichiarato di aver incassato. Il diniego legittimo comporta la rideterminazione della somma dovuta nella misura di un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con interessi e spese, restando esclusa la definizione agevolata per il mancato pagamento nel termine di novanta giorni.

Il Fatto

Il Comune di Teramo avvia una verifica su 142 partite di credito affidate alla società concessionaria per la riscossione e, non ritenendo fondate le risposte ricevute, adotta altrettanti provvedimenti di diniego del discarico. La società impugna i dinieghi davanti alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, contestando vizi procedimentali e l’insussistenza del potere di controllo dell’ente.

La vicenda processuale subisce una lunga sospensione per un duplice intervento della Corte costituzionale: con la sentenza n. 51/2019 il giudice delle leggi esclude l’applicabilità della normativa derogatoria alle società di origine privata, richiamando la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999; con la sentenza n. 66/2022 dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 815, l. n. 160/2019, che ne prevedeva l’applicazione retroattiva. Riassunti i giudizi, la causa relativa alla singola partita perviene alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente la propria precedente sentenza n. 69/2023, resa su analoga partita, e ne riprende i principi. Il giudizio ad istanza di parte ex art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c. non è un’azione demolitoria dell’atto, ma accerta il diritto dell’ente al pagamento delle somme inesigibili. Anche l’eventuale illegittimità del diniego assume rilievo solo se incide sulla sussistenza di quel diritto.

Quanto all’affidamento del concessionario nella normativa derogatoria, la Sezione conferma che esso non può fondare una dichiarazione di inadempimento per il solo ritardo nella comunicazione di inesigibilità. Occorre verificare i presupposti sostanziali e le condizioni che legittimano il diniego. Resta però fermo che il diniego, se tempestivamente impugnato, non sospende l’attività di riscossione: il concessionario può e deve proseguirla, perché l’inerzia protratta pregiudica gli esiti e il successivo verificarsi di decadenze.

Nel merito, per alcune partite la società assume l’integrale pagamento per effetto dell’attività esecutiva. Su questo punto il Collegio è netto: pur prendendo atto dell’avvenuta riscossione, resta fermo che il concessionario il quale non riesca a dimostrare di aver già riversato le somme è tenuto a versare per intero quanto ha dichiarato di aver incassato. La prova del riversamento, non della sola riscossione, condiziona l’accoglimento.

Per le restanti partite il ricorso è respinto. La documentazione evidenzia un’attività di riscossione disordinata, episodica, frazionata, diluita nel tempo e caratterizzata da lunghe pause procedimentali, con lesione della prescrizione quinquennale. Le verifiche patrimoniali sono tardive, mancano atti interruttivi e non è provato il nesso tra l’iscrizione ipotecaria e le cartelle contestate. A ciò si aggiunge, per alcune poste, la notifica della cartella oltre il termine dell’art. 19, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 112/1999.

Irrilevante è la sopravvenuta rottamazione dei carichi, poiché la possibilità di un esito positivo era già gravemente compromessa dall’inidoneità delle azioni esperite. Sul quantum, il Collegio esclude la riduzione a un ottavo: la definizione agevolata presuppone il pagamento entro novanta giorni, mentre in caso di proposizione e rigetto del ricorso l’importo dovuto è pari a un terzo dell’iscritto a ruolo. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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