Crediti d’imposta formazione 4.0 e responsabilità erariale solidale dell’amministratore (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 115 del 09.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie 4.0, previsto dall’art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017, costituisce finanziamento pubblico a valere sulle risorse del P.N.R.R. e non un mero beneficio fiscale. Ne consegue che la sua fruizione in assenza dei presupposti sostanziali di legge integra un danno erariale, risarcibile davanti alla Corte dei conti. La giurisdizione contabile sussiste anche quando il contributo sia stato illecitamente conseguito o distratto dagli scopi prefissati. La responsabilità erariale della società fruitrice si estende, in via solidale, all’amministratore munito di rappresentanza legale che abbia agito con dolo.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio la società fruitrice del credito d’imposta, il suo amministratore unico e legale rappresentante, un socio di minoranza e la società socia di maggioranza, chiedendo la condanna solidale al risarcimento di 33.032,00 euro, oltre rivalutazione e interessi.
Secondo la prospettazione d’accusa, la società aveva beneficiato del credito d’imposta per un corso di formazione sul proprio personale, in realtà mai svolto secondo le modalità e i contenuti di legge. La Guardia di Finanza aveva accertato firme raccolte cumulativamente ed ex post, dipendenti mai presenti, contenuti difformi dal programma approvato e docenza affidata allo stesso amministratore, privo di qualificazione. I convenuti hanno eccepito, tra l’altro, il ne bis in idem rispetto al contenzioso tributario e il difetto di legittimazione passiva dei soci.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto ribadito la propria giurisdizione. In materia di contributi pubblici a soggetti privati esercenti attività imprenditoriale rilevano la natura pubblicistica del soggetto danneggiato e le finalità di preminente interesse pubblico perseguite. Quando il contributo sia illecitamente conseguito o distratto dallo scopo, del danno risponde il beneficiario davanti alla Corte dei conti.
È stata respinta l’eccezione di ne bis in idem. La giurisdizione contabile e quella tributaria sono reciprocamente autonome, anche quando abbiano per oggetto i medesimi fatti materiali. La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria non è passata in giudicato, non costituisce titolo esecutivo e non è stata eseguita. Diversi sono petitum e causa petendi: il giudizio tributario accerta il rapporto d’imposta, quello contabile la responsabilità per danno erariale. I due giudizi corrono su binari paralleli, con il solo divieto di pagare due volte la stessa somma.
Nel merito, la Corte ha ritenuto provata la responsabilità amministrativa della società e del suo amministratore. Il comma 48 della legge n. 205/2017 ammette al credito solo la formazione su tecnologie Industria 4.0; il successivo comma 49 esclude la formazione ordinaria. Le risultanze investigative hanno documentato gravi discrepanze sulla frequenza, sulle ore e sui contenuti, del tutto estranei alla transizione digitale.
Dirimente è stata la condotta dell’amministratore: privo di competenze, si era improvvisato docente, aveva predisposto registri non veritieri e sottoscritto la dichiarazione dei redditi inserendovi il credito. La piena consapevolezza della natura pubblica delle risorse è desunta dall’indicazione del codice tributo 6897 nei modelli F24. Il danno è stato quantificato nell’importo indebitamente fruito.
La responsabilità della società si è estesa, in via solidale, all’amministratore. Viceversa, la domanda è stata rigettata verso il socio di minoranza e la società socia di maggioranza: quest’ultima è divenuta tale solo nel 2024, dopo i fatti, e non vi fu distribuzione di utili. Ai prosciolti sono state liquidate le spese di difesa.
Nota della Redazione
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