Recupero indebito pensionistico non estensibile agli eredi del pensionato (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 15 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il recupero dell’indebito pensionistico non si estende agli eredi del pensionato, salvo che sia accertato il dolo di quest’ultimo. L’art. 1, comma 263, legge n. 662/1996, come sostituito dall’art. 38, comma 1, legge n. 448/1998, è di immediata applicazione a tutte le fattispecie di recupero di indebito nei confronti degli eredi del pensionato. La norma non è legata a un particolare contesto temporale e opera, con l’eccezione della fattispecie regolata dalla sentenza n. 18/2017/QM delle Sezioni Riunite, per tutte le azioni di recupero intraprese nei confronti degli eredi successivamente all’1.1.1996. Essa è indipendente dalla data di percezione delle somme e da quella di adozione del provvedimento di recupero.
Il Fatto
Il ricorrente, unico erede universale di un pensionato pubblico deceduto nel 2018, ha ricevuto dalla Sede INPS di Teramo una nota di accertamento e richiesta di restituzione di € 902,26 a titolo di indebito pensionistico, con l’indicazione che l’indebito si sarebbe formato in data 30.11.1999. Dopo aver proposto ricorso al Comitato di Vigilanza INPS senza ottenere riscontro, ha adito la Corte dei conti chiedendo dichiararsi la nullità e l’illegittimità della determinazione, l’inopponibilità del credito all’erede e, in subordine, la prescrizione decennale.
Costituitosi in giudizio, l’Istituto ha chiesto il rigetto del ricorso. In via subordinata ha domandato dichiararsi il ricorrente tenuto a restituire le somme indebitamente percepite almeno tra novembre 2012 e il 30 giugno 2018, non coperte da prescrizione.
La Motivazione della Corte
Il Giudice delle pensioni rileva in via preliminare che l’indebito è scaturito da un’erronea applicazione della perequazione annuale sulla pensione di reversibilità goduta dal dante causa, pacificamente riconosciuta dall’INPS. L’errore ha determinato la corresponsione di una perequazione maggiore di quella spettante per il periodo 1.01.2005 – 10.06.2018, con un saldo negativo di € 902,26.
Il thema decidendum si concentra sull’art. 1, comma 263, legge n. 662/1996, come sostituito dall’art. 38, comma 1, legge n. 448/1998, secondo cui «Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo».
La Corte richiama la giurisprudenza contabile (Terza Sezione centrale n. 102 del 2019; Prima Sezione centrale d’appello n. 424 del 2012; Seconda Sezione centrale d’appello n. 736 del 2016; Terza Sezione centrale d’appello n. 495 del 2017), secondo cui la norma è di immediata applicazione a tutte le fattispecie di recupero di indebito nei confronti degli eredi del pensionato. Essa non fa sistema con le altre disposizioni del medesimo articolo, né con il requisito economico dei commi 260 e 261, né con la salvezza dei recuperi in corso del comma 264.
Il Giudice sottolinea che la disposizione è indipendente dalla data di percezione delle somme e da quella di adozione del provvedimento di recupero: non è legata a un particolare contesto temporale e opera, con l’eccezione della fattispecie regolata dalla sentenza n. 18/2017/QM delle Sezioni Riunite, per tutte le azioni di recupero intraprese verso gli eredi successivamente all’1.1.1996.
Rileva inoltre che l’Istituto non ha formulato censure in ordine alla sussistenza di un comportamento doloso del pensionato percipiente, sicché il Collegio ne prende atto ai fini delle richiamate disposizioni. Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria di irripetibilità dell’indebito di € 902,26. Ai sensi dell’art. 31 C.G.C., l’INPS è condannato alla rifusione dei compensi di lite, liquidati in € 300,00 oltre spese forfettarie (15%), C.P.A. e I.V.A.
Nota della Redazione
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