Diniego di discarico al concessionario per riscossione disordinata e poco efficace (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 14 del 29.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il concessionario della riscossione perde il diritto al discarico quando l’attività di recupero dei crediti iscritti a ruolo si rivela disordinata, episodica e frazionata in atti meramente ripetitivi, con lunghe pause procedimentali e verifiche patrimoniali tardive, tali da compromettere la prescrizione del diritto e l’efficacia dell’azione. Il giudizio contabile promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), cod. giust. cont. non è un’azione demolitoria del provvedimento dell’ente, ma accerta la fondatezza del diritto del Comune al pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999. Il ragionevole affidamento circa l’applicabilità della normativa derogatoria non esonera dall’accertamento dei presupposti sostanziali del discarico. La sopravvenuta normativa sulla rottamazione dei crediti non assume rilievo se, a quella data, la possibilità di esito positivo era già gravemente pregiudicata.

Il Fatto

La società ricorrente, affidataria della riscossione dei crediti del Comune, impugnava il provvedimento con cui l’ente locale aveva respinto la richiesta di discarico delle somme relative a un debitore, iscritte a ruolo dal 2000 al 2008 per Tarsu, tariffa rifiuti, sanzioni del codice della strada e oneri di legge. Il diniego era stato adottato ai sensi dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, nell’ambito di una più ampia verifica su numerose partite affidate alla concessionaria.

Il giudizio, promosso nel 2017, era stato sospeso in attesa di un duplice intervento della Corte costituzionale. Riassunta la causa, la società insisteva nell’eccepire l’insussistenza del potere di controllo del Comune e, nel merito, il difetto dei presupposti del diniego, richiamando la normativa sopravvenuta sulla definizione agevolata dei carichi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama integralmente la propria precedente decisione con cui, decidendo le questioni preliminari, aveva stabilito che il giudizio contabile non concerne la legalità dell’atto dell’ente creditore. I vizi dell’attività amministrativa rilevano solo se si riverberano sul diritto al rimborso delle quote inesigibili. La prospettazione della ricorrente, fondata su norme non applicabili alla fattispecie, è infondata.

La Sezione riconosce che il ragionevole affidamento circa l’applicabilità della disciplina derogatoria esclude che l’inadempimento possa desumersi dal solo ritardo nella comunicazione di inesigibilità. Ciò impone di verificare in concreto la sussistenza degli ulteriori presupposti sostanziali del discarico, e non già l’omesso rispetto formale dei termini.

Su tale terreno la Corte rileva che la documentazione prodotta evidenzia un’attività disordinata, episodica e frazionata. Tra le notifiche delle cartelle e quelle degli avvisi di intimazione risulta trascorso un termine superiore a quello previsto per la prescrizione della pretesa. Le verifiche patrimoniali del debitore, effettuate solo nel 2014, non sono seguite da alcuna tempestiva iniziativa di recupero. La società non ha provato la possibilità di una proficua prosecuzione della riscossione, né ha documentato interlocuzioni formali con il Comune.

Ne deriva la sussistenza dei presupposti del diniego ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999. Per alcune cartelle opera l’ulteriore motivo di perdita del diritto al discarico previsto dalla lett. a) del medesimo comma, per la notifica oltre il termine dalla consegna del ruolo. Irrilevante è, pertanto, la sopravvenuta normativa sulla rottamazione, poiché l’azione era già gravemente pregiudicata.

Quanto al quantum, la Corte dichiara infondate le eccezioni della ricorrente. La definizione agevolata con pagamento di un ottavo dell’importo iscritto a ruolo è prevista solo in caso di pagamento entro novanta giorni. In caso di rigetto del ricorso, come nella specie, è dovuta la somma pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con interessi e spese, venendo meno la ratio della riduzione. Le spese sono integralmente compensate per la complessità del quadro normativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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