Contribuzione figurativa per invalidità superiore al 74% senza diritto a pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 467 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento del beneficio della contribuzione figurativa di cui all’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, il requisito richiesto dalla norma è l’accertamento di un’invalidità superiore al 74 per cento o l’ascrizione alle prime quattro categorie della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981. Non è necessario, per l’attribuzione del beneficio, che il pubblico dipendente abbia già maturato il diritto al trattamento pensionistico, né che sia cessato dal servizio. Il beneficio opera entro il limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa ed è subordinato alla sola condizione soggettiva della riduzione permanente della capacità lavorativa. L’accertamento del grado di invalidità è demandato alla consulenza medico-legale, il cui esito, se congruamente motivato, integra il presupposto giuridico-fattuale della pretesa.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente pubblica ancora in attività di servizio, ha chiesto all’INPS il riconoscimento dell’invalidità civile e della condizione di portatore di handicap. La Commissione medica le ha riconosciuto un’invalidità pari al 50 per cento e un handicap non in situazione di gravità. La ricorrente ha impugnato tali provvedimenti davanti al Tribunale civile di Roma, Sez. Lavoro, che con sentenza n. 9328/2023 ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda relativa all’art. 80 legge n. 388/2000, spettando la cognizione alla Corte dei conti.

Riassunto il giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale per il Lazio, la ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al beneficio contributivo, con distrazione delle spese. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sul rilievo che la ricorrente non aveva ancora maturato il diritto a pensione, e nel merito ha contestato il grado di invalidità. Con sentenza-ordinanza n. 415/2024 la Corte ha respinto l’eccezione e disposto una consulenza medico-legale.

La Motivazione della Corte

Il thema decidendum è circoscritto all’accertamento del grado di invalidità civile ai fini del beneficio contributivo. La Corte richiama il testo dell’art. 80, comma 3, legge n. 388/2000, che riconosce agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 74 per cento, o ascritti alle prime quattro categorie della tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio, entro il limite di cinque anni.

Il Giudice condivide metodo, procedimento logico e dati del parere dell’Organo di consulenza medico-legale. Il consulente ha accertato un’invalidità superiore al 74 per cento, precisamente il 76 per cento, con ascrizione alla terza categoria della tabella A, e decorrenza dalla domanda amministrativa.

Su questa base la Corte ritiene acclarata la sussistenza del presupposto giuridico-fattuale del beneficio, ossia la riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore al 75 per cento. Il requisito è accertato con decorrenza dalla domanda amministrativa del 30.09.2021.

La Corte disattende così la tesi dell’INPS, che collegava il beneficio alla maturazione del diritto e alla misura della pensione. Il requisito rilevante resta quello soggettivo dell’invalidità, non lo stato di quiescenza del dipendente. Il ricorso è pertanto accolto nei termini di motivazione. Le spese di giudizio sono compensate per la complessità della vicenda, che ha richiesto accertamenti tecnici.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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