Supervalutazione di un quinto per servizio militare in pre-ruolo (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 16 del 30.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il periodo di servizio militare prestato in posizione di pre-ruolo, quale quello svolto come allievo presso un reparto addestrativo, è riscattabile ai fini della supervalutazione di un quinto prevista dall’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997, che consente il computo degli aumenti «anche per periodi di servizio comunque prestato». La disposizione non richiede il mantenimento dello status di militare al momento della domanda: il beneficio spetta anche a chi sia transitato nei ruoli civili dello Stato, non essendovi ragione per configurare un requisito ulteriore rispetto a quelli stabiliti dalla legge. L’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 165/1997, in via sistematica e teleologica, fissa al 31.12.1997 lo spartiacque temporale, rilevando unicamente che il periodo di servizio sia già stato svolto e maturato a quella data, a prescindere dal momento di presentazione della domanda.

Il Fatto

Il ricorrente, insegnante di discipline giuridiche ed economiche a tempo indeterminato dal 1988, aveva svolto il servizio militare come carabiniere ausiliario con vincolo di leva dal 27/04/1983 al 26/04/1984. Il periodo si articolava in due sottoperiodi: quello di addestramento come allievo presso la Scuola Allievi Carabinieri di Chieti Scalo, dal 27/04/1983 al 13/07/1983, e quello di servizio operativo territoriale.

Il periodo solare era stato computato per intero ai fini pensionistici in via ordinaria. Con successiva istanza, il ricorrente aveva chiesto all’INPS anche la supervalutazione di un quinto, previo riscatto, del solo sottoperiodo di addestramento, ex art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997. L’Istituto aveva respinto la domanda ritenendo che il periodo richiesto fosse già coperto dal servizio militare. Il provvedimento negativo è stato impugnato davanti alla Corte dei conti.

La Motivazione della Corte

Il Giudice ha ritenuto fondata la domanda, in linea con la giurisprudenza contabile richiamata (Sez. I Centr. App. n. 280/2021, Sez. II Centr. App. n. 223/2021 e n. 92/2022, Sez. App. Sicilia n. 139/2022), secondo cui possono essere oggetto di supervalutazione anche i periodi di servizio resi presso reparti addestrativi. L’art. 5, comma 3, d.lgs. n. 165/1997 dispone infatti che gli aumenti, nei limiti dei cinque anni massimi, sono computabili «anche per periodi di servizio comunque prestato».

La Corte ha osservato che la norma prevede la possibilità di riscattare il servizio militare comunque prestato, anche in posizione di pre-ruolo, come nel caso del periodo di formazione presso la Scuola Allievi Carabinieri. La giurisprudenza contabile riconosce pacificamente la facoltà di riscatto rispetto a tali periodi.

Sul piano sistematico, il Giudice ha valorizzato l’art. 7, comma 3, d.lgs. n. 165/1997, che nel contesto delle disposizioni transitorie riconosce validi ai fini pensionistici gli aumenti maturati alla data di entrata in vigore del decreto, anche se eccedenti i cinque anni. Ne discende che lo spartiacque temporale è rappresentato unicamente dall’essere il periodo di servizio già svolto alla data del 31.12.1997, e dunque maturato e acquisito alla posizione contributiva, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

La Corte ha respinto la tesi dell’Istituto, secondo cui il decreto si applicherebbe al solo personale che riveste ancora lo status di militare. Nel silenzio della norma non vi è ragione per negare il riscatto a chi, non per propria colpa, abbia perso quello status ma sia tuttora in servizio come civile per l’Amministrazione statale (cfr. Sezione giurisdizionale Abruzzo n. 72/2018). Il ricorrente, avendo svolto il servizio pre-ruolo prima del 31.12.1997, aveva maturato il diritto alla supervalutazione, con il corollario che i mesi di addestramento rientrano nel computo del beneficio a titolo di riscatto oneroso. Le spese sono state compensate per la complessità giuridica della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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