Discarico dei ruoli, verifica del diligente adempimento del concessionario (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 19 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio ad istanza di parte promosso ai sensi dell’art. 172, comma 1, lett. a), c.g.c., l’oggetto non è la legittimità dell’atto dell’ente creditore, ma la fondatezza del diritto di quest’ultimo al pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999; i vizi amministrativi rilevano solo in quanto si riverberino sul diritto al rimborso. Il principio del ragionevole affidamento circa l’applicabilità della normativa derogatoria esclude che il concessionario possa dirsi inadempiente per la sola omessa comunicazione di inesigibilità nel termine dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 112/1999, ma non lo esime dalla verifica dei presupposti sostanziali del diritto al discarico. Questo va negato, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 112/1999, quando la riscossione si sia svolta in modo disordinato, episodico e frazionato, con lunghe pause e con effetti sulla prescrizione. Il diniego tempestivamente impugnato non sospende l’attività di riscossione, che il concessionario deve proseguire. In caso di rigetto del ricorso, l’importo dovuto è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con interessi e spese, non spettando la definizione agevolata di un ottavo prevista dall’art. 20, comma 4, d.lgs. n. 112/1999.
Il Fatto
Il Comune di Teramo, dopo una verifica su 142 partite affidate alla società concessionaria per la riscossione, ha adottato altrettanti provvedimenti di diniego del discarico delle somme non riscosse. La società ha impugnato tutti i dinieghi davanti alla Sezione giurisdizionale, contestando vizi del procedimento e, nel merito, l’insussistenza del potere di controllo dell’ente, in applicazione della normativa derogatoria della legge finanziaria per il 2015.
La vicenda processuale ha conosciuto una duplice sospensione per intervento della Corte costituzionale e la successiva riassunzione dei giudizi. Il presente giudizio riguarda il carico relativo a ruoli ICI e oneri aggiuntivi per gli anni 2001, 2003 e 2010 riferibili a un medesimo debitore, con successione ereditaria. La società chiede il riconoscimento del diritto al discarico; il Comune insiste per la legittimità del diniego e per la prescrizione di una delle cartelle. Il Pubblico Ministero conclude per l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove dalla sentenza n. 69/2023 della stessa Sezione, resa in analoga controversia, alla cui motivazione dichiara pieno rinvio. Il collegio ribadisce che il giudizio ad istanza di parte non è un’azione demolitoria dell’atto amministrativo: oggetto del processo è l’esistenza del diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999.
Le pronunce della Corte costituzionale n. 51/2019 e n. 66/2022 hanno chiarito che ai rapporti tra il Comune e la società si applica esclusivamente la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. È pertanto infondata la tesi della ricorrente che assumeva ancora pendente, alla data dei provvedimenti, il termine per la comunicazione di inesigibilità in base a norme non applicabili alla fattispecie.
Tuttavia, in applicazione del principio del ragionevole affidamento, la società non è dichiarata inadempiente per la sola omessa comunicazione nei termini dell’art. 19, comma 1, d.lgs. n. 112/1999. Il collegio passa quindi alla verifica in concreto dei presupposti sostanziali del discarico, sulla scorta della documentazione prodotta e delle difese dell’ente.
L’esame degli atti evidenzia un’attività di riscossione disordinata, episodica e frazionata, diluita nel tempo, con lunghe pause nella sequenza procedimentale. Le verifiche patrimoniali sono state effettuate a notevole distanza dalla notifica delle cartelle; ai preavvisi di fermo non ha fatto seguito l’iscrizione della misura; per una cartella tra le notifiche degli avvisi di intimazione risulta trascorso un termine superiore a quello prescrizionale. Non risulta alcun recupero, neppure parziale, né interlocuzioni formali con il Comune.
Il collegio richiama la lettura del bilancio come bene pubblico e la necessità di una riscossione ordinata e controllabile. La sopravvenuta normativa sulla rottamazione dei crediti resta irrilevante, perché la possibilità di un esito positivo era già gravemente pregiudicata. Quanto al quantum, la definizione agevolata di un ottavo presuppone il pagamento entro il termine di novanta giorni; in caso di ricorso rigettato è dovuto un terzo dell’importo iscritto a ruolo, con interessi e spese. Il ricorso è respinto e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.