Controllo sulla gestione finanziaria dell’Istituto Nazionale di Studi Romani (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 109 del 17.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati dallo Stato, ai sensi dell’art. 100, secondo comma, della Costituzione e dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, si conclude con un referto alle Presidenze delle Camere che dà conto del risultato della gestione e formula le raccomandazioni ritenute necessarie. L’esito positivo dei saldi di bilancio non esonera l’ente dall’osservanza degli obblighi organizzativi e di trasparenza imposti dalla disciplina di settore, in particolare in vista della trasformazione in ente del Terzo settore. Gli organi gestionali devono assicurare una puntuale informativa sulle attività che producono entrate proprie, sia in sede di previsione sia a rendiconto. L’ente che riceve contribuzioni pubbliche è tenuto a procedure comparative tra più fornitori, quando l’oggetto della prestazione lo consenta.
Il Fatto
La Sezione del controllo sugli Enti riferisce al Parlamento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, sull’esito del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Istituto Nazionale di Studi Romani per l’esercizio 2022, esaminando il conto consuntivo e le annesse relazioni degli organi di amministrazione e di revisione, trasmessi in adempimento dell’art. 4 della legge n. 259 del 1958.
L’ultimo referto riguardava l’esercizio 2021. La verifica ha riguardato l’ordinamento dell’Ente, gli organi, il personale, l’attività istituzionale, l’attività contrattuale, la gestione e i bilanci, il rendiconto finanziario, la situazione amministrativa, il conto economico e la situazione patrimoniale.
La Motivazione della Corte
Sul piano contabile l’esercizio si chiude con un avanzo finanziario di euro 142.103, in crescita del 69,1 per cento rispetto all’esercizio precedente, e un avanzo economico di euro 196.946. Il patrimonio netto sale a euro 675.697, con un incremento del 41,1 per cento, mentre il fondo di cassa a fine esercizio è pari a euro 424.725. L’avanzo di amministrazione, pari a euro 317.109, è vincolato per euro 148.376 e disponibile per euro 168.733.
La Corte rileva che il miglioramento delle entrate correnti è dovuto anche ai proventi delle erogazioni liberali e delle attività istituzionali, in ripresa dopo la fase pandemica. Da qui la conferma che l’impegno di risorse pubbliche non ha ridotto la capacità dell’Istituto di attrarre risorse private coerenti con le finalità culturali perseguite.
Sull’attività contrattuale la Corte osserva che l’Istituto ha operato tramite fornitori di fiducia, senza convenzioni Consip-Mepa. Richiamato l’art. 3 del d.lgs. n. 50 del 2016, che riproduce l’art. 2, par. 1, punto 4 della Direttiva 2014/24/UE, e richiamata la giurisprudenza amministrativa ivi citata, si ritiene che l’Ente non possieda cumulativamente i caratteri dell’organismo di diritto pubblico, non essendo finanziato in modo maggioritario dallo Stato o da altri enti pubblici. Si ribadisce, però, l’obbligo di segnalare sistematicamente alla Corte le attività contrattuali di ciascun esercizio e quello di indire procedure comparative, quando l’oggetto della prestazione lo consenta.
La Corte formula poi le raccomandazioni organizzative: adozione di un regolamento di contabilità e di un regolamento del personale, una regolamentazione delle iniziative destinate a incrementare le entrate proprie, maggiore interazione tra gli organi e partecipazione del Collegio dei revisori alle riunioni della Giunta direttiva. Tali adempimenti sono ritenuti necessari anche in vista dell’iscrizione dell’Istituto al Registro unico nazionale del Terzo settore, in coerenza con i principi del d.lgs. n. 117 del 2017.
Nota della Redazione
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