Improcedibilità del conto del consegnatario per beni non soggetti a custodia (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 137 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale in capo all’agente contabile quando la gestione oggetto del rendiconto non riguardi beni mobili o materie per i quali sussista un debito di custodia, ai sensi degli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 TUEL. In tale ipotesi il giudizio di conto è improcedibile e consegue la restituzione degli atti all’ente locale interessato. La pronuncia in rito esclude la regolazione delle spese. Il principio vale anche quando il prospetto depositato ricalchi formalmente il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, poiché la qualificazione del conto dipende dal contenuto sostanziale della gestione, non dalla veste formale del documento.

Il Fatto

La vicenda riguarda un conto giudiziale iscritto sul conto n. 174264/21, relativo all’esercizio finanziario 2021 e depositato in data 28.06.2022. Il rendiconto è stato presentato come conto del consegnatario di beni di un ente locale, redatto secondo lo schema del Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996.

La gestione rappresentata nel prospetto, però, non ha ad oggetto beni mobili o materie rispetto ai quali l’agente contabile sia titolare di un obbligo di custodia. Su questa premessa la Procura regionale ha concluso chiedendo la declaratoria di improcedibilità del conto, e la questione è giunta alla Sezione giurisdizionale per la decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del conto in esame. Il prospetto depositato ricalca il Modello 24 allegato al D.P.R. n. 194/1996, ovvero il modello contabile relativo alla gestione del consegnatario di beni di province, comuni, comunità montane, unioni di comuni e città metropolitane.

La Sezione rileva tuttavia che la gestione oggetto del rendiconto non concerne beni mobili o materie per le quali l’agente contabile abbia il debito di custodia di cui agli artt. 29 e ss. del R.D. n. 827/1924, applicabile agli enti locali in forza dell’art. 93 TUEL. La qualificazione formale del documento non è dunque sufficiente a fondare l’obbligo di resa.

Su questo punto la Corte richiama la pacifica giurisprudenza contabile, citando numerose pronunce di diverse Sezioni regionali (questa Sez. n. 217/2018, Sez. Abruzzo nn. 89 e 102/2015, Sez. Toscana nn. 60 e 61/2016, Sez. Friuli-Venezia Giulia n. 17/2014, Sez. Calabria n. 323/2013). Da tale orientamento si ricava che, in relazione ai beni suddetti, non è configurabile un obbligo di resa del conto giudiziale.

Ne deriva l’improcedibilità del giudizio, con la conseguente restituzione degli atti all’ente locale interessato. Trattandosi di pronuncia in rito, la Corte nulla dispone per le spese.

La decisione conferma quindi un indirizzo consolidato: la giurisdizione contabile sul conto del consegnatario presuppone l’esistenza sostanziale di un obbligo di custodia, e non può essere attivata per il solo fatto che il rendiconto sia stato redatto secondo lo schema del modello ministeriale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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