Danno erariale da nomina illegittima del vice-segretario comunale (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 1 del 11.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento dell’incarico di vice-segretario comunale “a scavalco” a soggetto privo dei requisiti soggettivi di legge e in presenza di una causa di inconferibilità ex art. 3 del D.lgs. n. 39/2013 integra responsabilità amministrativa per danno erariale, quantificabile nell’intera retribuzione corrisposta, non essendo alla prestazione attribuibile alcuna utilità per l’Ente. La dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità ex art. 20 del D.lgs. n. 39/2013 costituisce condizione di efficacia dell’incarico e gli atti adottati in violazione ex art. 17 sono nulli. L’inconferibilità per condanna non definitiva opera, invece, solo per gli incarichi espressamente indicati dalla norma e va interpretata in senso restrittivo, con esclusione di quelli non dirigenziali.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio davanti alla Sezione giurisdizionale tre soggetti: il sindaco pro tempore, il responsabile del servizio amministrativo e il vice-segretario di un Comune, chiedendo la condanna in solido al risarcimento del danno erariale. L’istruttoria muoveva dalla segnalazione della Prefettura circa l’illegittima nomina del vice-segretario “a scavalco”, poi reiterata.
Secondo l’accusa, l’incarico era stato conferito in assenza dei requisiti di servizio richiesti, nonostante la revoca dell’autorizzazione prefettizia e in presenza di una condanna penale non definitiva per reato contro la pubblica amministrazione, mai dichiarata. La Procura chiedeva la condanna per € 22.986,53 quanto all’incarico di vice-segretario e per ulteriori € 6.550,31 quanto al successivo incarico di istruttore direttivo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge l’istanza di sospensione ex art. 106 c.g.c., escludendo la pregiudizialità giuridica rispetto al giudizio penale, in applicazione dei principi di autonomia e separatezza del giudizio contabile. Rigetta altresì le eccezioni di nullità della citazione, ritenendo il petitum adeguatamente descritto.
Nel merito la domanda è parzialmente accolta. Quanto all’incarico di vice-segretario, la Corte ravvisa una grave serie di illegittimità: l’assenza di un rapporto a tempo indeterminato biennale presso altro Ente, la revoca dell’autorizzazione prefettizia per inadempimento e la mancata verifica dei requisiti di assunzione. Il convenuto aveva dolosamente omesso di dichiarare la condanna non definitiva.
Il Collegio respinge la tesi difensiva secondo cui l’art. 3 del D.lgs. n. 39/2013 non si applicherebbe in caso di sospensione condizionale della pena, rilevando che la norma non contiene alcuna previsione in tal senso e che il comma 2 fissa la durata dell’inconferibilità in cinque anni. La mancata dichiarazione ex art. 20 rende l’incarico inefficace e la violazione ne determina la nullità ex art. 17. Il danno va quantificato nell’intera retribuzione, non essendo alla prestazione attribuibile alcuna utilità.
Quanto all’incarico di istruttore direttivo, la pretesa è respinta. L’art. 3, lett. c), del D.lgs. n. 39/2013 delimita l’inconferibilità ai soli incarichi dirigenziali; le mansioni dell’istruttore direttivo non sono riconducibili a una posizione dirigenziale. La norma, derogatoria, va interpretata restrittivamente. Non sussistono nemmeno le altre illegittimità, non richiedendosi bando, autorizzazione prefettizia né rapporto a tempo indeterminato. La prestazione conserva utilità per l’Ente.
Nota della Redazione
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