Giurisdizione contabile e danno per contributi pubblici non rendicontati al legale rappresentante (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 32 del 12.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in materia di indebita percezione di contributi pubblici a destinazione vincolata tutte le volte in cui il beneficiario privato partecipi, attraverso l’erogazione, alla realizzazione di un programma di pubblico interesse. Il rapporto di servizio si instaura non solo con la persona giuridica beneficiaria, ma anche con chi, amministratore o legale rappresentante, sia stato incaricato di realizzare il programma cui il contributo era vincolato. Il danno erariale risarcibile va commisurato alle sole sovvenzioni ricevute per le spese non effettivamente sostenute, e non all’intero importo della nota di credito che abbia stornato fatture relative a prestazioni in parte non eseguite. Integra l’elemento soggettivo del dolo la condotta di chi ometta di comunicare all’ente erogatore la riduzione delle prestazioni e trattenga sul proprio conto personale il rimborso delle somme.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio, dinanzi alla Sezione giurisdizionale per il Molise, il legale rappresentante e amministratore unico di una s.r.l. beneficiaria di un contributo in conto capitale a fondo perduto, concesso dalla Regione nel quadro del POR FESR FSE Molise 2014/2020, avviso “High Tech Business”. L’importo ammesso copriva il 60% delle spese ritenute ammissibili.
Secondo l’accusa, la società aveva rendicontato una fattura per la realizzazione di un sito web e della relativa pubblicità, salvo poi stornarne buona parte con nota di credito, a fronte del parziale inadempimento del fornitore. La differenza, pari a € 32.001,00, era stata restituita con bonifici disposti direttamente in favore del convenuto. La Procura ha chiesto la condanna al pagamento in favore dell’Unione Europea, dello Stato e della Regione, oltre accessori e spese. Il convenuto ha eccepito la carenza dell’elemento soggettivo e, in subordine, l’erronea quantificazione del danno.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il collegio verifica d’ufficio la sussistenza della giurisdizione contabile, ritenendola configurabile pur essendo la beneficiaria del contributo una società di capitali, dotata di autonomia patrimoniale perfetta e non convenuta. Il criterio adottato è quello del rapporto di servizio tra il danneggiante e l’amministrazione.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, in caso di indebita percezione di provvidenze pubbliche, la giurisdizione contabile sussiste quando i privati beneficiari partecipano alla realizzazione dell’azione amministrativa e di programmi di pubblico interesse. Il finanziamento è mezzo attraverso cui la pubblica amministrazione persegue un interesse collettivo, anche sotto forma di ausilio alle attività imprenditoriali.
Il collegio estende il rapporto di servizio anche a chi, amministratore o legale rappresentante, sia stato incaricato di realizzare il programma cui il contributo era vincolato. Richiama in proposito l’orientamento per cui la giurisdizione sussiste nei confronti di coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai loro comportamenti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico.
Nel merito la domanda è accolta solo parzialmente. La Corte ritiene provata la condotta illecita: il convenuto ha omesso di comunicare la variazione del piano delle spese ammissibili, ha prodotto dichiarazioni sul completamento del programma e ha trattenuto senza titolo il maggiore importo rimborsato, in violazione del Disciplinare degli Obblighi. Quanto all’elemento soggettivo, la consapevole frustrazione dello scopo perseguito dall’ente integra il dolo, non risultando alcun tentativo di restituzione.
Sul quantum, la Corte accoglie l’eccezione difensiva: il danno va limitato alle sovvenzioni ricevute per le spese non effettivamente sostenute e commisurato a € 19.200,60, pari al 60% di € 32.001,00. A tale importo si aggiungono gli interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, ex art. 9 del d.lgs. n. 123/1998, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione.
Nota della Redazione
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