Direttore dei lavori post-sisma: giurisdizione contabile e prescrizione (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 29 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il direttore dei lavori di un intervento di ricostruzione post-sismica finanziato con contributo pubblico è funzionalmente inserito nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione, quale organo tecnico e straordinario della stessa, con conseguente sussistenza della giurisdizione contabile per i danni cagionati nell’esecuzione dell’incarico. La costituzione di parte civile nel processo penale produce l’interruzione permanente della prescrizione per tutta la durata del giudizio, fino alla formazione del giudicato, ex artt. 2943 e 2945, comma 2, cod. civ.; la mera assenza all’udienza di discussione non integra revoca tacita della costituzione ai sensi dell’art. 82, comma 2, cod. proc. pen., ove le conclusioni siano state depositate in forma scritta. In assenza di prova del dolo, la falsa attestazione di lavori non eseguiti integra colpa grave, con danno quantificabile tenendo conto del concorso di soggetti non convenuti e del danno da disservizio.
Il Fatto
La vicenda riguarda un immobile danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009, per la cui ricostruzione il Comune aveva erogato un contributo pubblico. Il direttore dei lavori aveva attestato, nella relazione al conto finale e nel certificato di regolare esecuzione redatti ai sensi dell’art. 2, comma 9, OPCM n. 3779/2009, la realizzazione di lavorazioni poi risultate in tutto o in parte ineseguite.
La Procura regionale ha citato la convenuta per il danno erariale, quantificato in euro 12.130,32, di cui euro 9.130,32 per contributo indebito e euro 3.000,00 per danno da disservizio. La convenuta ha eccepito la carenza di giurisdizione contabile, la prescrizione dell’azione e, nel merito, l’insussistenza del dolo e l’erroneità della quantificazione.
La Motivazione della Corte
Sulla giurisdizione, il Collegio richiama la giurisprudenza contabile e di legittimità secondo cui il rapporto di servizio non si esaurisce nel rapporto organico o d’impiego, essendo sufficiente che il soggetto, anche privato, sia investito in modo continuativo di un’attività in favore dell’amministrazione e si inserisca nell’organizzazione della medesima (Sez. I App. n. 460/2021; Sez. II App. n. 273/2020).
Quanto alla prescrizione, la Corte osserva che dalla costituzione di parte civile del Comune è derivata l’interruzione permanente ex artt. 2943 e 2945, comma 2, cod. civ., non risultando provata la mancata formulazione delle conclusioni. Nel verbale di udienza la parte civile si è richiamata alle conclusioni scritte, depositate con nota spese. In ogni caso, anche a voler ritenere la revoca tacita, gli effetti interruttivi sarebbero perdurati fino all’udienza di discussione, con invito a dedurre tempestivamente notificato.
Nel merito, gli accertamenti di polizia giudiziaria, i controlli dei tecnici comunali e la CTU acquisita in incidente probatorio sono ritenuti utilizzabili nel processo contabile, in base all’art. 116 cod. proc. civ. La condotta è qualificata a titolo di colpa grave: il ruolo di direttore dei lavori implica la conoscenza dell’esatta tipologia e quantità delle lavorazioni, rilevabili con la minima diligenza dal confronto della documentazione fotografica ante e post.
Il danno è quantificato in via equitativa in euro 4.600,00, tenuto conto del concorso di soggetti non convenuti; il danno da disservizio è liquidato nella misura del cinque per cento, pari a euro 230,00. La condanna complessiva è di euro 4.830,00, oltre interessi legali dal deposito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.