Direttore dei lavori e giurisdizione contabile per contributi post-sisma (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 28 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il direttore dei lavori incaricato da un privato beneficiario di un contributo pubblico è funzionalmente inserito nell’apparato organizzativo della pubblica amministrazione, quale organo tecnico e straordinario della stessa. Ne deriva la giurisdizione contabile per il danno arrecato con false attestazioni sull’effettiva esecuzione delle opere finanziate. La costituzione di parte civile dell’ente nel processo penale produce l’interruzione permanente della prescrizione ex artt. 2943 e 2945, comma 2, cod. civ. fino alla formazione del giudicato, senza che la mera assenza all’udienza di discussione, di per sé, ne comporti la revoca tacita. L’attestazione di lavorazioni non eseguite integra colpa grave ove il riscontro della difformità sia possibile con la minima diligenza, non essendo invece provato il dolo in assenza di condanna penale.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una segnalazione della Guardia di Finanza relativa a contributi erogati dal Comune per la ricostruzione di un immobile danneggiato dal sisma del 2009. Nel quadro di una più ampia indagine su numerose pratiche di finanziamento riconducibili a una ditta esecutrice, la Procura regionale ha contestato alla convenuta, nella qualità di direttore dei lavori, di aver asseverato nella relazione al conto finale e nel certificato di regolare esecuzione la realizzazione di lavorazioni in realtà non eseguite o eseguite solo in parte, così captando indebitamente sovvenzioni pubbliche.
La posizione della convenuta nel processo penale si è chiusa con una pronuncia dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione. La Procura contabile ha quindi agito per il danno da indebita erogazione di contributi, oltre al danno da disservizio. La convenuta ha eccepito, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione e, in via preliminare, la prescrizione dell’azione erariale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di carenza di giurisdizione. Il rapporto di servizio non si esaurisce nel rapporto organico o d’impiego, essendo sufficiente che il soggetto, anche privato, sia investito in modo continuativo di un’attività in favore della pubblica amministrazione e si inserisca nella sua organizzazione con vincoli e obblighi funzionali. Quando l’incarico di direzione dei lavori è conferito a un soggetto estraneo, questi va comunque considerato organo tecnico e straordinario dell’amministrazione, con conseguente giurisdizione contabile.
Infondata è anche l’eccezione di prescrizione. Il Comune si era costituito parte civile nel processo penale per i medesimi fatti, con effetto interruttivo permanente ex artt. 2943 e 2945, comma 2, cod. civ. fino al giudicato. La tesi difensiva del venir meno di tale effetto per mancato deposito delle conclusioni ex art. 523 cod. proc. pen. non regge: la convenuta non ha provato l’asserita omissione e, per il principio di immanenza della costituzione, la sola assenza all’udienza non implica revoca tacita ove le conclusioni siano state formulate in forma scritta. Il Collegio osserva inoltre che, anche a voler ritenere la revoca implicita ex art. 82, comma 2, cod. proc. pen., gli effetti interruttivi sarebbero perdurati fino all’udienza di discussione finale, non essendo intervenuta rinuncia espressa ex art. 306 cod. proc. civ.
Nel merito la domanda è accolta. Dalla documentazione in atti, dagli accertamenti di polizia giudiziaria e dalla consulenza tecnica disposta in sede penale con le forme dell’incidente probatorio risulta provata l’attestazione di lavori non effettuati o parzialmente eseguiti. Gli elementi probatori acquisiti al processo penale sono utilizzabili nel giudizio contabile secondo il libero convincimento del giudice ex art. 116 cod. proc. civ., a prescindere dall’esito del processo penale.
Quanto all’elemento psicologico, il Collegio esclude il dolo, non provato né affermato in sede penale, e qualifica la condotta come colpa grave: il riscontro delle difformità era possibile con la minima diligenza, mediante il semplice confronto della documentazione fotografica ante e post lavori e della contabilità. Il danno da indebita erogazione è quantificato in misura ridotta rispetto alla richiesta, tenendo conto del concorso di soggetti non convenuti, e il danno da disservizio è liquidato in via equitativa in proporzione al danno accertato.
Nota della Redazione
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