Parificazione del Rendiconto 2025 della Regione Emilia-Romagna (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 77 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di parificazione del rendiconto regionale ha quale oggetto principale la validazione del risultato di amministrazione, mediante un controllo di legittimità e regolarità dei dati contabili, nonché l’esame dei fatti gestionali sottostanti. Tale controllo, pur prescindendo dalla compilazione e redazione dei complessi allegati al bilancio previsti dal d.lgs. n. 118/2011, deve verificarne la coerenza con le risultanze del risultato di amministrazione, del risultato della gestione annuale e dello stato di indebitamento dell’ente. La parificazione accerta la regolarità del rendiconto alla luce dei parametri costituzionali di equilibrio e di coordinamento della finanza pubblica e delle disposizioni normative in materia di contabilità e bilancio. Essa può essere disposta anche in presenza di un risultato di amministrazione con parte disponibile negativa, qualora tale disavanzo trovi copertura nelle componenti accantonate e vincolate dell’avanzo, ferma restando la necessità di formulare osservazioni e prescrizioni sulle criticità riscontrate.
Il Fatto
La Regione Emilia-Romagna ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti il progetto di legge recante il Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2025, nelle componenti del conto del bilancio, dello stato patrimoniale e del conto economico. Il risultato di amministrazione dell’esercizio, positivo per 1.521.513.858,26 euro, presenta una parte accantonata di 1.052.509.426,13 euro, una parte vincolata di 634.072.600,62 euro e una parte destinata agli investimenti di 6.767.631,68 euro. Il totale della parte disponibile è negativo per 171.835.800,17 euro, interamente qualificato come disavanzo da debito autorizzato e non contratto. Il Procuratore regionale ha concluso chiedendo la parificazione del Rendiconto, richiesta cui la Regione non si è opposta nel contraddittorio finale.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce l’ambito del giudizio di parificazione richiamando i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui l’oggetto principale è la validazione del risultato di amministrazione. Il controllo, di natura legittima e regolarità, si estende ai dati contabili e ai fatti gestionali sottostanti, senza limitarsi alla verifica formale degli allegati. La Corte sottolinea che la parificazione deve accertare, in coerenza con le risultanze contabili, l’espressione del risultato di amministrazione di cui all’art. 42 del d.lgs. n. 118/2011 e lo stato dell’indebitamento dell’ente.
Sulla base di tale inquadramento, la Sezione verifica la conformità della proposta di legge di rendiconto, approvata entro i termini e corredata di tutti gli allegati, riscontrando il rispetto dei limiti autorizzatori delle previsioni di spesa definitive di competenza e di cassa stabiliti dalla legge di bilancio e dalle successive variazioni. Viene altresì accertato il rispetto del limite di indebitamento complessivo di cui all’art. 62, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011, alla luce delle risultanze del prospetto dimostrativo e dell’assenza di nuove accensioni di prestiti nell’esercizio.
Quanto agli equilibri di finanza pubblica, la Corte dà atto del conseguimento del saldo di finanza pubblica e del rispetto degli obiettivi e dei limiti di spesa richiesti dalle leggi statali di coordinamento, nonché degli obiettivi annuali di ripiano dei disavanzi. La determinazione del risultato di amministrazione e dei fondi accantonati e vincolati viene riscontrata, ma con osservazioni specifiche sulla quantificazione del fondo rischi legali e sul fondo anticipazioni di liquidità.
La Sezione rileva che le ulteriori criticità emerse in sede istruttoria, pur non incidendo immediatamente sugli equilibri di bilancio, richiedono interventi correttivi da parte dell’Amministrazione. Tali profili sono illustrati nella relazione allegata alla decisione, redatta ai sensi dell’art. 41 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e dell’art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012. Alla luce della complessiva regolarità della gestione e della coerenza dei dati contabili con i parametri normativi, la Corte accoglie le richieste del Procuratore regionale e dispone la parificazione del Rendiconto nelle sue componenti, con le osservazioni formulate in ordine al fondo rischi legali.
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Nota della Redazione
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