Appello improcedibile per mancata comparizione del difensore a entrambe le udienze (Corte dei Conti Sez. III App. n. 84 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 196 c.g.c., se l’appellante non compare all’udienza di discussione, il collegio rinvia la causa a una successiva udienza, della quale la segreteria dà comunicazione all’appellante. Se anche alla nuova udienza l’appellante non compare, l’appello è dichiarato improcedibile anche d’ufficio. La improcedibilità consegue alla sola reiterata assenza e prescinde dall’esame dei motivi di impugnazione, traducendosi in una pronuncia di rito che non definisce il merito. La contumacia degli appellati e la natura in rito della decisione giustificano la statuizione di nulla sulle spese processuali.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto in primo grado il riconoscimento della pensione diretta di inabilità ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995. La Sezione giurisdizionale regionale in composizione monocratica della Corte dei conti per il Lazio, con sentenza n. 886/2021 depositata il 2 dicembre 2021, aveva respinto il ricorso.
Con atto di citazione in appello depositato il 22 giugno 2022, il ricorrente ha impugnato la sentenza chiedendone l’annullamento, con due motivi di censura. Il primo lamentava violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, per l’adesione acritica del giudice di prime cure alla perizia del CML del Ministero della Difesa. Il secondo deduceva l’omesso esame di un fatto decisivo, censurando la motivazione come apparente.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha rilevato in via preliminare la contumacia dell’I.N.P.S. e di AMA S.p.A., ritualmente evocati e non costituitisi nel grado d’appello.
Nel merito, la decisione si fonda sull’art. 196 c.g.c., che disciplina le conseguenze della mancata comparizione dell’appellante all’udienza di discussione. La norma prevede un primo rinvio, comunicato dalla segreteria, e la declaratoria di improcedibilità se anche alla nuova udienza l’appellante non compare.
La Corte ha verificato che il difensore dell’appellante non è comparso né all’originaria udienza pubblica di discussione del 9 ottobre 2024, né alla successiva udienza pubblica del 19 novembre 2025, alla quale la causa era stata rinviata. Il dato fattuale è dirimente: la duplice assenza integra esattamente la fattispecie della norma.
Ne discende la declaratoria di improcedibilità dell’appello, rilevabile anche d’ufficio. La Corte non esamina i due motivi, poiché la pronuncia è di rito e non attinge il merito della pretesa pensionistica.
Quanto alle spese, la Corte ha statuito il nulla sulle spese processuali, in ragione della contumacia degli appellati e della natura in rito della decisione. L’appello contro la sentenza n. 886/2021 è pertanto dichiarato improcedibile.
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Nota della Redazione
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