Responsabilità erariale dei dirigenti esclusa per colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 61 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità amministrativa per danno erariale richiede la prova della condotta illecita, dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave e del nesso causale con un danno ingiusto. L’illegittimità dell’atto amministrativo non coincide con l’illiceità della condotta e non fonda di per sé la responsabilità: la prima attiene all’espressione formale dell’azione amministrativa, la seconda alla condotta causativa di danno. La valutazione della colpa grave del dirigente va condotta ex ante, avuto riguardo al contesto normativo, organizzativo e operativo nel quale la scelta è stata adottata. Il dirigente che sottoscrive contratti di lavoro illegittimi in esecuzione di delibere degli organi di indirizzo e di un quadro normativo di difficile interpretazione, con chiarimenti ministeriali conformi, non versa in colpa grave.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio due dirigenti di una Provincia, chiedendone la condanna al pagamento di poco più di tredicimila euro, oltre rivalutazione e interessi, in favore dell’ente di appartenenza. Il danno indiretto derivava dalla condanna risarcitoria subita dalla Provincia in sede civile, per l’illegittimità dei contratti di lavoro intercorsi con un’ex dipendente. La vicenda traeva origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno per la violazione di norme imperative in materia di assunzione di personale.
Alla prima dirigente erano riferiti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e le proroghe per il periodo 2001-2007; al secondo il contratto a tempo determinato e la proroga per il periodo 2007-2010. La Procura contestava la violazione dell’art. 36, d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, d.lgs. n. 368/2001, ipotizzando il dolo e, in via subordinata, la colpa grave. Entrambi i convenuti si costituivano, contestando l’antigiuridicità della condotta, l’elemento soggettivo e la sussistenza del danno, e chiedendo in via gradata il potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio respinge l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per mancata confutazione delle deduzioni difensive, rilevante ai fini dell’art. 87 c.g.c.. Secondo la giurisprudenza contabile richiamata, non sussiste in capo alla Procura erariale alcun obbligo di motivazione in ordine al rigetto delle deduzioni dell’invitato.
Nel merito, la Corte esclude la configurabilità della colpa grave. Il giudice del lavoro aveva affermato l’illegittimità dell’apposizione del termine ai fini risarcitori, ma tale affermazione non è dirimente: occorre una valutazione più ampia del contesto nel quale l’azione amministrativa si è collocata. L’illegittimità dell’atto è mero indice sintomatico dell’illiceità, senza collegamento automatico con essa, come chiarito dalla Sez. Piemonte, sent. n. 247/2021.
Quanto alla prima dirigente, l’assunzione si inseriva nel Programma operativo regionale 2000-2006 per l’organizzazione dei servizi per l’impiego, con acquisizione di collaborazioni professionali per esigenze limitate nel tempo. L’assunzione di personale con specifiche professionalità poteva ragionevolmente configurarsi come rispondente a esigenze non continuative, in conformità al quadro presupposto e alle scelte degli organi di indirizzo. La natura subordinata della prestazione era stata inizialmente negata dal giudice di primo grado, il che esclude il grave disinteresse nell’espletamento delle funzioni.
Quanto al secondo dirigente, il contratto a tempo determinato era stato stipulato in esecuzione della disciplina speciale di cui all’art. 1, comma 560, l. n. 296/2006 e all’art. 3, commi 94 e 95, l. n. 244/2007, volta a consentire l’assunzione a termine del personale già impiegato con contratti di collaborazione, in vista della stabilizzazione. Le oggettive difficoltà interpretative erano riconosciute anche dalla Sez. prima d’appello, sent. n. 200/2023, e i chiarimenti del MEF e del Dipartimento della funzione pubblica confortavano l’operato del dirigente. Si trattava di un “contratto ponte” in coerenza con la disciplina speciale, valutato ex ante.
Esclusa la responsabilità, restano assorbite le ulteriori eccezioni. Le conclusioni non contrastano con la sentenza del giudice del lavoro, che non contiene affermazioni sull’illiceità e sulla caratterizzazione soggettiva delle condotte. La Corte liquida le spese di lite in favore delle difese dei convenuti, con onere a carico dell’Amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c.
Nota della Redazione
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