Azione di rivalsa dell’INPS per indebito pensionistico militare (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 112 del 14.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rivalsa promosso dall’INPS ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 538/1986 nei confronti dell’amministrazione datrice di lavoro per l’indebito pensionistico derivante dall’erronea liquidazione del trattamento provvisorio di quiescenza, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti. L’eccezione di giudicato non può essere opposta quando la precedente pronuncia, resa su ricorso del pensionato, si sia limitata a dichiarare l’irripetibilità dell’indebito nei suoi confronti, senza statuire sul diritto di rivalsa dell’ente previdenziale, questione estranea a quel decisum. La domanda di refusione va accolta solo per i ratei erogati dall’INPS, restando esclusi quelli il cui onere economico sia stato sopportato dall’amministrazione di appartenenza e quelli maturati dopo la comunicazione all’ordinatore secondario di spesa dell’esatto importo dovuto, essendo da quel momento l’ente in grado di ridurre i ratei entro i limiti del dovuto.
Il Fatto
L’INPS ha promosso giudizio davanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, per ottenere dal Ministero della Difesa la restituzione delle somme corrispondenti ai maggiori ratei pensionistici indebitamente erogati in favore di un ex sottufficiale della Marina Militare, già dichiarati irripetibili con sentenza della stessa Sezione n. 559/2017.
Il pensionato era stato collocato in riserva nel dicembre 1996 e aveva fruito del trattamento provvisorio liquidato dall’amministrazione di appartenenza; l’INPS era intervenuto quale ordinatore secondario di spesa. Dopo la determinazione del trattamento definitivo nel febbraio 2014, l’ente previdenziale, procedendo al conguaglio, aveva accertato un indebito di euro 14.898,83. Il Ministero si è costituito eccependo la violazione del giudicato, l’erroneità dei conteggi e l’inclusione dei ratei erogati dall’amministrazione.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Giudice ha affermato la giurisdizione contabile sulla domanda di refusione dell’indebito pensionistico avanzata dall’INPS nei confronti del Ministero, richiamando per sinteticità le argomentazioni della sentenza della stessa Sezione n. 173/2024.
È stata respinta l’eccezione di giudicato: la pronuncia n. 559/2017 si era limitata ad affermare l’irripetibilità dell’indebito verso il pensionato, senza alcuna statuizione sulla pretesa azionata dall’INPS solo nel presente giudizio. Il Ministero, peraltro, era stato chiamato in causa ed era stato posto in condizione di contraddire e di impugnare la decisione.
Nel merito, la Corte ha ritenuto la domanda parzialmente fondata. La causa dell’erogazione dei maggiori ratei va individuata nell’errata determinazione del trattamento provvisorio e nella conseguente inesatta comunicazione dell’amministrazione datrice di lavoro: l’azione ex art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 538/1986 è dunque fondata.
La condanna non può però riguardare l’intero importo. Vanno detratte, in primo luogo, le somme erogate nel periodo dal 31 dicembre 1996 al 30 giugno 1997, poiché in tale arco temporale l’onere è stato sopportato dall’amministrazione di appartenenza e non dall’ente previdenziale. Vanno altresì sottratti i maggiori ratei erogati dopo la comunicazione dell’esatto importo, avvenuta con il decreto n. 141/1/M del 26 febbraio 2014, poiché da quel momento l’ordinatore secondario di spesa era in grado di ridurre i ratei entro i limiti del dovuto.
Il Ministero dovrà pertanto rifondere l’INPS dei ratei erogati dopo il 30 giugno 1997 e fino al 26 febbraio 2014, maggiorati degli interessi legali dalla data del pagamento fino alla pubblicazione della sentenza, e degli ulteriori interessi fino al soddisfo. Le spese di giudizio sono state compensate per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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