Progressioni verticali in deroga: inammissibile il parere della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 55 del 10.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo dalla legge n. 131/2003, all’art. 7, comma 8, non si estende al contenuto delle clausole dei contratti collettivi. L’interpretazione della disciplina contrattuale è rimessa in via esclusiva all’ARAN, ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 165/2001, quale organo istituzionalmente deputato ad assicurarne l’uniforme applicazione. Ne consegue che è inammissibile, sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere che investa l’applicazione di una disciplina contrattuale in tema di progressioni verticali, quand’anche la relativa procedura sia finanziata con risorse stanziate dalla legge di bilancio. Un quesito siffatto non involge, neppure nella lettura dinamica dell’accezione di contabilità pubblica, alcun limite o divieto posto a tutela degli equilibri di bilancio, e non può risolversi in una consulenza su un singolo caso gestionale.
Il Fatto
Il Presidente di una Provincia ha formulato richiesta di parere, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, chiedendo se le progressioni verticali effettuate con la procedura transitoria prevista fino al 31.12.2025, qualora finanziate totalmente ed esclusivamente con le risorse determinate dall’art. 1, comma 612, della legge n. 234 del 2021, possano svolgersi in deroga al principio per cui almeno il 50% delle posizioni disponibili va destinato all’accesso dall’esterno.
L’ente richiama il quadro normativo e contrattuale di riferimento: l’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 3, comma 1, del d.l. n. 80 del 2021, e l’art. 13, commi 6, 7 e 8, del CCNL 2019-2021. Viene altresì richiamato un parere dell’ARAN in ordine alla destinazione delle risorse.
La Motivazione della Corte
La Sezione verifica anzitutto l’ammissibilità sotto il duplice profilo soggettivo e oggettivo. Quanto al primo, la richiesta è ammissibile, provenendo dal Presidente della Provincia quale organo di vertice legittimato istituzionalmente. La mancata istituzione o operatività del C.A.L., segnalata per la Regione Puglia, non preclude l’attivazione della funzione consultiva, dovendosi in tal caso ritenere legittimati i soli organi rappresentativi dell’ente locale.
Sul piano oggettivo il quesito deve invece ritenersi inammissibile. Non involge l’interpretazione di norme di legge in materia di contabilità pubblica, ma sollecita una consulenza su uno specifico caso gestionale, peraltro attinente alla materia della contrattazione pubblica, estranea alla funzione demandata dalla legge. La Sezione ricorda che la nozione di contabilità pubblica può essere dilatata in senso dinamico fino a ricomprendere, tra le altre, la materia del personale e delle assunzioni, cui sono equiparate le progressioni di carriera, ma solo entro la circoscritta ipotesi in cui vengano in rilievo problemi ermeneutici attinenti in via immediata e diretta ai limiti e ai divieti posti dal legislatore a tutela degli equilibri di bilancio e delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.
Nel caso concreto il quesito concerne l’interpretazione dell’art. 13, commi 6, 7 e 8, del CCNL 2019-2021, che in via transitoria introduce una disciplina in deroga finalizzata a valorizzare professionalità ed esperienza del personale interno. La funzione consultiva non può investire il contenuto di disposizioni del contratto collettivo: la loro interpretazione spetta in via esclusiva all’ARAN, ai sensi dell’art. 46 d.lgs. n. 165/2001. Il richiamo al parere ARAN conferma che l’oggetto del quesito è di natura contrattuale.
La Sezione ravvisa inoltre più che probabili rischi di interferenza con le funzioni giurisdizionali, requirenti e di controllo della Corte e con quelle di altri organi giurisdizionali, in ragione di contenziosi promuovibili dai soggetti privati coinvolti. Il vaglio di ammissibilità va quindi particolarmente rigoroso quando implichi valutazioni di comportamenti amministrativi suscettibili di iniziative o vertenze giudiziarie.
La richiesta di parere è pertanto inammissibile sotto il profilo oggettivo, non investendo alcun profilo contabile né disposizioni di contenimento della spesa, ma l’interpretazione di una disciplina contrattuale estranea alla materia della contabilità pubblica.
Nota della Redazione
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