Nessuna colpa grave del dirigente nei contratti di precariato illegittimi (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 63 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’illegittimità del contratto di lavoro accertata dal giudice civile non integra di per sé la colpa grave del dirigente che lo ha sottoscritto. La responsabilità amministrativa esige un accertamento autonomo dell’elemento soggettivo, da condurre con valutazione ex ante, avuto riguardo al quadro normativo e interpretativo vigente. L’illegittimità dell’atto è mero indice sintomatico dell’illiceità della condotta, senza collegamento automatico e necessario. Assume rilievo l’esecuzione di direttive degli organi di indirizzo e la complessità interpretativa della disciplina speciale. L’assenza di colpa grave esclude la responsabilità e comporta la liquidazione delle spese in favore della difesa dei convenuti, a carico dell’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio due dirigenti di una Provincia, chiedendo la condanna al pagamento di euro 12.230,50 a titolo di danno indiretto. La richiesta traeva origine da una sentenza della Corte d’appello che aveva condannato l’ente a risarcire una ex dipendente per l’illegittimità dei contratti di lavoro stipulati in suo favore. Il danno era ripartito tra i convenuti in proporzione alla durata dei rispettivi contratti.
Alla ex dipendente erano stati applicati, dapprima, contratti di collaborazione coordinata e continuativa e relative proroghe, poi un contratto a tempo determinato e la sua proroga. La Procura contestava la violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1 d.lgs. n. 368/2001, ipotizzando il dolo e, in via subordinata, la colpa grave. I convenuti si costituivano, deducendo l’insussistenza dell’elemento soggettivo e invocando, in via gradata, il potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di nullità dell’atto di citazione per mancata confutazione delle deduzioni difensive. Non sussiste, a carico della Procura erariale, alcun obbligo di motivazione in ordine al rigetto delle deduzioni dell’invitato, né può trovare spazio, nella fase precedente al giudizio, un contraddittorio al di fuori delle garanzie processuali.
Nel merito, la Corte muove dalla distinzione tra illegittimità e illiceità. Richiamando la giurisprudenza contabile, si afferma che l’illegittimità dell’atto amministrativo non coincide necessariamente con la sua illiceità, poiché la seconda attiene alla condotta causativa di danno. Non è configurabile un collegamento automatico tra illegittimità e illiceità. Occorre accertare, oltre all’illegittimità del provvedimento, lo stato soggettivo del dolo o della colpa grave.
Quanto ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, il Collegio rileva che l’assunzione si inseriva nel Programma operativo regionale 2000/2006 per l’organizzazione dei servizi per l’impiego, con esigenze di rafforzamento delle risorse umane. Su tale base erano stati adottati gli atti deliberativi degli organi provinciali. L’assunzione poteva ragionevolmente configurarsi come relativa a esigenze limitate nel tempo. Inoltre, la natura subordinata della prestazione era stata inizialmente negata dal giudice del lavoro, circostanza che esclude la colpa grave della dirigente.
Per il contratto a tempo determinato, il Collegio esclude parimenti l’elemento soggettivo. Il contratto si inseriva nella disciplina speciale di cui all’art. 1, comma 560, l. n. 296/2006 e all’art. 3, commi 94 e 95, l. n. 244/2007, volta alla stabilizzazione del personale precario. Erano intervenuti chiarimenti interpretativi del MEF e del Dipartimento della funzione pubblica, richiamati in decisione, che riconoscevano legittimità ai rapporti a termine “ponte”. La Provincia aveva dato esecuzione a tale disciplina con proprie deliberazioni. La valutazione ex ante della ragionevolezza delle scelte impedisce di ravvisare la colpa grave.
La Corte precisa che tali conclusioni non contrastano con la sentenza del giudice del lavoro, la quale non contiene affermazioni sull’illiceità o sulla caratterizzazione soggettiva delle condotte. All’assenza di colpa grave consegue la liquidazione delle spese processuali in favore della difesa dei convenuti, a carico dell’amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.g.c..
Nota della Redazione
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